Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Terre e rocce da scavo nello stesso sito: ora verifica di non contaminazione obbligatoria?
di Sabrina Suardi
Categoria: Rifiuti
Il tanto atteso D.P.R. 120/2017, che si propone di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo, è finalmente entrato in vigore il 22 agosto 2017. Diverse sono le novità che hanno destato l’attenzione degli operatori del settore e degli organi di controllo, non senza qualche criticità, la cui risoluzione è ancor più delicata se si pensa che il nuovo D.P.R., in quanto norma speciale di rango primario, prevale sul D.L.vo 152/2006 (TUA). In via preliminare, è utile ricordare che l’inquadramento giuridico delle terre e rocce da scavo continua a rispondere alla regola generale di cui all’art. 184, comma 3, lett b)[1], D.L.vo 152/2006 potendo le stesse configurarsi come sottoprodotti, rifiuti o non rifiuti (End of Waste – EOW). L’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto è oggi condizionato dalla sussistenza dei criteri stabiliti dall’art. 4 del D.P.R., ma dipende, altresì, dalla verifica di non contaminazione richiesta dall’art.24 a fronte...
Categorie
Terre e rocce da scavo nello stesso sito: ora verifica di non contaminazione obbligatoria?
di Sabrina Suardi
Il tanto atteso D.P.R. 120/2017, che si propone di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo, è finalmente entrato in vigore il 22 agosto 2017. Diverse sono le novità che hanno destato l’attenzione degli operatori del settore e degli organi di controllo, non senza qualche criticità, la cui risoluzione è ancor più delicata se si pensa che il nuovo D.P.R., in quanto norma speciale di rango primario, prevale sul D.L.vo 152/2006 (TUA). In via preliminare, è utile ricordare che l’inquadramento giuridico delle terre e rocce da scavo continua a rispondere alla regola generale di cui all’art. 184, comma 3, lett b)[1], D.L.vo 152/2006 potendo le stesse configurarsi come sottoprodotti, rifiuti o non rifiuti (End of Waste – EOW). L’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto è oggi condizionato dalla sussistenza dei criteri stabiliti dall’art. 4 del D.P.R., ma dipende, altresì, dalla verifica di non contaminazione richiesta dall’art.24 a fronte...
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata