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Trasbordo dei rifiuti: il punto sul comma 12 dell’art. 193 T.U.A.

di Giulia Guagnini

Categoria: Rifiuti

Può accadere che ragioni tecniche, economiche e/o ambientali richiedano l’impiego di mezzi ausiliari per il trasporto dei rifiuti raccolti verso gli impianti finali, introducendo la fase del trasbordo del carico.
L’art. 193, comma 12, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 disciplina espressamente tale ipotesi, prevedendo che “La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera l)[1], purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”[2].
L’art. 193, comma 12 sopra riportato pone due condizioni (esigenze di trasporto e limite massimo temporale di quarantotto ore), che devono verificarsi entrambe e dunque non sono alternative, ai fini della configurabilità della fattispecie del c.d. trasbordo di rifiuti. Ciò comporterà la necessità, in applicazione del principio per cui chi invoca un regime differenziato e di favore ha l’onere di allegare la sussistenza di tutte le condizioni per la sua applicazione, che il trasportatore fornisca la prova delle circostanze in base alle quali gli organi di controllo possano accertare che la sosta è effettivamente fondata sulle suddette esigenze ed ha rispettato i richiamati limiti temporali[3].
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E’ peraltro opportuno segnalare, a tal proposito, che la sussistenza di entrambe tali condizioni per escludere lo stoccaggio non vale a “coprire” eventuali attività illecite eventualmente compiute durante la sosta tecnica (es. abbandono di rifiuti).
Ulteriori indicazioni in materia di trasbordo si rinvengono nella Circolare del Ministero dell’Ambiente 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98[4], che distingue due ipotesi:

  • trasbordo totale: si tratta del caso in cui, “per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici”, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi (art. unico, punto 1, lett. v)). Il trasbordo totale di un carico di rifiuti consiste nell’operazione in virtù della quale il viaggio di tutto il carico prosegue con mezzi diversi da quelli che hanno effettuato la raccolta, di proprietà dello stesso trasportatore ovvero con mezzi di trasportatori diversi. Nelle “concrete esigenze operative” rientrano le esigenze di ottimizzazione dei carichi e diminuzione dei viaggi, con ricadute positive in termini di impatto ambientale (es. contenimento, a seguito della riduzione dei viaggi, delle emissioni in atmosfera provocate dai mezzi impiegati per il trasporto)[5]; tuttavia, si ritiene che nelle comprovabili esigenze di trasporto non rientri l’attesa che il mezzo si riempia[6]. Inoltre, è stato rilevato in dottrina[7] che le esigenze di trasporto sono distinte delle esigenze “economiche”, che suggeriscono di proseguire nella raccolta di rifiuti fino a quando il mezzo non si sarà riempito, e che le prime dovrebbero comunque fare riferimento non a necessità dell’impresa di trasporto, bensì a quelle “materiali” del trasporto stesso (es. l’impianto di destino è chiuso). Nel caso di trasbordo totale, ad ogni modo, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, c. fiscale, n. aut. albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell’apposito spazio riservato alle «Annotazioni». La Circolare precisa inoltre che, poiché in tal caso le quattro copie del formulario previste per legge risulteranno insufficienti, in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono più di tre (oltre al produttore/detentore, al trasportatore ed al destinatario, infatti, vi saranno gli ulteriori trasportatori coinvolti) sarà possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali. Pertanto, a conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno restare: due originali al produttore/detentore; un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale; e un originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o di smaltimento.
  • trasbordo parziale: in caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto. Si tratta in tal caso di un’ipotesi eccezionale e non prevedibile, in relazione alla quale nel nuovo formulario il trasportatore dovrà indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico dei primo formulario e il nominativo del produttore di origine. Sul primo formulario di identificazione, nello spazio per le annotazioni, dovrà essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti. Al produttore dovrà comunque essere restituita la quarta copia del primo e del secondo formulario emesso.

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In via generale è possibile affermare che, sia nel caso di trasbordo totale che parziale, il medesimo dovrà durare per il tempo strettamente necessario per consentire alle esigenze operative, agli imprevisti tecnici o ai motivi eccezionali di rientrare in una situazione di normalità (e nel primo caso, comunque, non dovrà durare mai più di quarantotto ore).
In base a quanto previsto dalla Circolare in esame le due fattispecie, tuttavia, si distinguono – oltre che per il quantitativo di rifiuti effettivamente trasbordato – per le motivazioni che possono dare vita al trasbordo. Nel caso di trasbordo totale, infatti, occorrerà la sussistenza di “concrete esigenze operative” o “imprevisti tecnici”, mentre nel caso di trasbordo parziale dovranno ricorrere “motivi eccezionali”[8].
Inoltre, per quanto attiene gli aspetti documentali, nel primo caso non sarà – a differenza del secondo – necessaria l’emissione di un nuovo formulario, bensì occorrerà operare le prescritte annotazioni sul formulario originario.
E’ bene peraltro sottolineare che la Circolare sopra richiamata, seppure nella sua qualità di atto amministrativo, costituisce un riferimento valido ed un supporto utile a garantire la tracciabilità dei rifiuti, soprattutto in previsione di eventuali controlli, funzione quest’ultima svolta dal formulario, documento cardine finalizzato alla regolare articolazione delle varie fasi del trasporto.
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Anche a livello regionale, talvolta, si rinvengono disposizioni in materia di trasbordo di rifiuti. Ad esempio, la Circolare n. 30853 del 16 ottobre 2001 della Regione Lombardia, ad oggi – a che risulti – tuttora in vigore nonostante sia stata emanata in epoca antecedente rispetto al D.L.vo n. 152/2006[9], prevede alcune indicazioni operative utili ai fini di operare un corretto trasbordo di rifiuti: tra queste, viene richiamata la necessità che i rifiuti non vengano depositati a terra e che tale modalità operativa non dia origine a molestie olfattive. Tali determinazioni, si legge, “derivano dalla considerazione che l’ottemperanza alle sopracitate prescrizioni consenta di individuare il trasbordo quale fase riconducibile alle operazioni di trasporto rifiuti”.
Da ultimo si precisa che, in caso di violazione della normativa sopra richiamata, il trasportatore potrebbe essere sanzionato ai sensi dell’art. 256, D.L.vo n. 152/2006 per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e, per quanto attiene un’eventuale errata compilazione del FIR (e del registro di carico e scarico), anche ai sensi dell’art. 258 per le violazioni inerenti gli adempimenti documentali.

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[1] Si noti che ad oggi, a seguito delle modifiche normative intervenute sul D.L.vo n. 152/2006, la definizione di “stoccaggio” è contenuta nell’art. 183, comma 1, lett. aa) e così recita: “le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta”.
[2] A tal proposito occorre rilevare che la versione dell’art. 193, D.L.vo n. 152/2006 sopra riportata fa riferimento alla versione di detto articolo antecedente alle modifiche apportate dal D.L.vo n. 205/2010. La nuova versione dell’art. 193, D.L.vo n. 152/2006 che dovrebbe entrare in vigore all’indomani della piena operatività del SISTRI (sul punto v. MAGLIA S., “Qual è il testo vigente dell’art. 188 T.U.A. sugli obblighi del produttore di rifiuti”, in www.tuttoambiente.it), peraltro, non si discosta molto – per quanto attiene la fattispecie del trasbordo dei rifiuti – da quella originariamente prevista nel citato comma 12. Il nuovo comma 11 dell’art. 193, infatti, prevede che “Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”.
[3] Cfr. FIMIANI P., “T.u. ambientale: oneri della prova e regimi di favore nella gestione dei rifiuti”, in Rifiuti – Bollettino di informazione normativa, n. 3-2007, pag. 2).
[4] Pubblicata sulla G.U. n. 212 del 11 settembre 1998.
[5] MAGLIA S., La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III edizione, Irnerio Editore, pag. 277.
[6] FICCO P., “Microraccolta, la mancata manipolazione non incide sul tempo di giacenza del camion”, in Rifiuti – Bollettino di informazione normativa, n. 136 – 1/07.
[7] FICCO P., “Microraccolta, una fattispecie mai chiara”, in Rifiuti – Bollettino di informazione normativa, n. 160 – 03/09.
[8] La giurisprudenza ha confermato, con sentenza Consiglio di Stato n. 690 del 23 luglio 2007, che “Il legislatore, nella formulazione dell’articolo 193 D.L.vo n. 152-06 sulla regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ha previsto espressamente l’operazione di trasbordo svincolandola totalmente dal concetto di eccezionalità, nel senso che il trasbordo è consentito a prescindere dal verificarsi di “motivi eccezionali”.
[9] La D.G.R. 29 dicembre 2011, n. IX/2880 (pubblicata sul BUR n. 2 del 9 gennaio 2012), ha infatti disposto che tale Circolare è da considerarsi ad oggi tuttora vigente.

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