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Trasbordo dei rifiuti: il punto sul comma 12 dell’art. 193 T.U.A.
di Giulia Guagnini
Categoria: Rifiuti
Può accadere che ragioni tecniche, economiche e/o ambientali richiedano l’impiego di mezzi ausiliari per il trasporto dei rifiuti raccolti verso gli impianti finali, introducendo la fase del trasbordo del carico. L’art. 193, comma 12, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 disciplina espressamente tale ipotesi, prevedendo che “La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera l)[1], purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”[2]. L’art. 193, comma 12 sopra riportato pone due condizioni (esigenze di trasporto e limite massimo temporale di quarantotto ore), che devono verificarsi entrambe e dunque non sono alternative, ai fini della configurabilità della...
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Trasbordo dei rifiuti: il punto sul comma 12 dell’art. 193 T.U.A.
di Giulia Guagnini
Può accadere che ragioni tecniche, economiche e/o ambientali richiedano l’impiego di mezzi ausiliari per il trasporto dei rifiuti raccolti verso gli impianti finali, introducendo la fase del trasbordo del carico. L’art. 193, comma 12, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 disciplina espressamente tale ipotesi, prevedendo che “La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera l)[1], purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”[2]. L’art. 193, comma 12 sopra riportato pone due condizioni (esigenze di trasporto e limite massimo temporale di quarantotto ore), che devono verificarsi entrambe e dunque non sono alternative, ai fini della configurabilità della...
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