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Trasporto agevolato di propri rifiuti: quando si applica il limite dei 30 kg/l?
di Miriam Viviana Balossi
Categoria: Rifiuti
A fronte di tanti oneri in campo ambientale, sussistono anche alcune agevolazioni che, però, non sono sempre di facile comprensione. In questa sede cercheremo di capire in quali termini sia applicabile la previsione di cui all’art. 212, c. 8, D.L.vo 152/06 che così dispone:
“I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”.
In particolare ci si domanda se il limite dei 30 kg/l sia da considerarsi per singolo mezzo al giorno oppure per la totalità dei mezzi (impresa intera) al giorno.
La questione non è di poco conto: infatti, un produttore che si iscrive all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il conto proprio in categoria 2-bis può trasportare i propri rifiuti non pericolosi senza limiti quantitativi e i propri rifiuti pericolosi fino a 30 kg/l al giorno.
Al giorno in che senso?
È forse sufficiente frazionare i trasporti affinché ogni mezzo aziendale arrivi al massimo, in un determinato giorno, a trasportare 30 kg di rifiuti pericolosi per non sforare il limite, oppure si deve considerare il quantitativo di rifiuti pericolosi trasportati complessivamente da tutti i mezzi aziendali in quel giorno?
Sul punto, corre l’obbligo di precisare che, trattandosi di una questione mai risolta e priva di giurisprudenza sul punto (a che risulti), non c’è alcuna interpretazione autentica (del Legislatore) al riguardo, né si rinviene una delibera dell’Albo che fornisca qualche chiarimento.
Stando così le cose, l’interpretazione più prudenziale indurrebbe a calcolare i 30 kg/l di rifiuti pericolosi in ordine al giorno per l’impresa complessivamente considerata, e non al giorno per singolo veicolo. Pertanto, se l’impresa superasse tale limite giornaliero e volesse proseguire con l’attività nel corso della medesima giornata, essa dovrebbe necessariamente disporre di un’iscrizione “ordinaria” all’Albo (cat. 4 – 5).
Si ribadisce, in ultima analisi, che la questione è aperta e le interpretazioni ugualmente discutibili: per cui, in questa fase, anche l’adesione alla posizione contraria è legittima seppur – a nostro parere – meno cautelativa, perché la suddivisione dei 30 kg/l su più trasporti (nello stesso giorno da parte della stessa Azienda) potrebbe essere interpretata dagli organi di controllo come un tentativo fraudolento di aggirare il limite quantitativo stabilito dalla legge.
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Trasporto agevolato di propri rifiuti: quando si applica il limite dei 30 kg/l?
di Miriam Viviana Balossi
A fronte di tanti oneri in campo ambientale, sussistono anche alcune agevolazioni che, però, non sono sempre di facile comprensione. In questa sede cercheremo di capire in quali termini sia applicabile la previsione di cui all’art. 212, c. 8, D.L.vo 152/06 che così dispone:
“I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”.
In particolare ci si domanda se il limite dei 30 kg/l sia da considerarsi per singolo mezzo al giorno oppure per la totalità dei mezzi (impresa intera) al giorno.
(Per quanto concerne l’obbligo di iscrizione al SISTRI per questi soggetti, si rimanda a S. MAGLIA – M.V. BALOSSI, Sussiste l’obbligo di iscrizione al SISTRI per i soggetti di cui all’art. 212, c. 8?).
La questione non è di poco conto: infatti, un produttore che si iscrive all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il conto proprio in categoria 2-bis può trasportare i propri rifiuti non pericolosi senza limiti quantitativi e i propri rifiuti pericolosi fino a 30 kg/l al giorno.
Al giorno in che senso?
È forse sufficiente frazionare i trasporti affinché ogni mezzo aziendale arrivi al massimo, in un determinato giorno, a trasportare 30 kg di rifiuti pericolosi per non sforare il limite, oppure si deve considerare il quantitativo di rifiuti pericolosi trasportati complessivamente da tutti i mezzi aziendali in quel giorno?
Sul punto, corre l’obbligo di precisare che, trattandosi di una questione mai risolta e priva di giurisprudenza sul punto (a che risulti), non c’è alcuna interpretazione autentica (del Legislatore) al riguardo, né si rinviene una delibera dell’Albo che fornisca qualche chiarimento.
Stando così le cose, l’interpretazione più prudenziale indurrebbe a calcolare i 30 kg/l di rifiuti pericolosi in ordine al giorno per l’impresa complessivamente considerata, e non al giorno per singolo veicolo. Pertanto, se l’impresa superasse tale limite giornaliero e volesse proseguire con l’attività nel corso della medesima giornata, essa dovrebbe necessariamente disporre di un’iscrizione “ordinaria” all’Albo (cat. 4 – 5).
Si ribadisce, in ultima analisi, che la questione è aperta e le interpretazioni ugualmente discutibili: per cui, in questa fase, anche l’adesione alla posizione contraria è legittima seppur – a nostro parere – meno cautelativa, perché la suddivisione dei 30 kg/l su più trasporti (nello stesso giorno da parte della stessa Azienda) potrebbe essere interpretata dagli organi di controllo come un tentativo fraudolento di aggirare il limite quantitativo stabilito dalla legge.
07.08.17
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