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Quando, dopo un’operazione R12, si producono rifiuti con CER 19?
di Alessandra Corrù
Categoria: Rifiuti
Il presente contributo affronta il tema della corretta attribuzione del codice CER ai rifiuti che esitano da un’attività di recupero, in particolare da un’operazione R12. Per meglio comprendere i termini della questione, si deve rammentare che ai sensi dell’art. 183, co. 1, lett. t), D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.e.i. per recupero si intende “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”. La medesima norma continua prevedendo espressamente che “l’allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”. Ne deriva che un’operazione di recupero, per potersi definire tale, non deve necessariamente essere compresa nell’Allegato C, purché svolga la funzione indicata dalla norma e, cioè, di permettere ai rifiuti di svolgere un “ruolo utile”. Detto ciò,...
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Quando, dopo un’operazione R12, si producono rifiuti con CER 19?
di Alessandra Corrù
Il presente contributo affronta il tema della corretta attribuzione del codice CER ai rifiuti che esitano da un’attività di recupero, in particolare da un’operazione R12. Per meglio comprendere i termini della questione, si deve rammentare che ai sensi dell’art. 183, co. 1, lett. t), D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.e.i. per recupero si intende “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”. La medesima norma continua prevedendo espressamente che “l’allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”. Ne deriva che un’operazione di recupero, per potersi definire tale, non deve necessariamente essere compresa nell’Allegato C, purché svolga la funzione indicata dalla norma e, cioè, di permettere ai rifiuti di svolgere un “ruolo utile”. Detto ciò,...
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