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Verifica Idoneità Responsabile Tecnico: iniziale o di aggiornamento?
di Marco Casadei
Categoria: Rifiuti
Non è un gioco di parole, non è un interrogativo di difficile soluzione: bisogna solo orientarsi nelle disposizioni dell’Albo relative ai Responsabili Tecnici Gestione Rifiuti (RTGR)! Partiamo dalle disposizioni normative regolamentari di cui al D.M. 120/2014: il requisito minimale per assumere l’incarico di Responsabile Tecnico è il possesso dell’idoneità. La si ottiene sostenendo una verifica organizzata dalla Sezioni dell’Albo, volta a verificare la preparazione e le conoscenze del candidato che intende ricoprire il ruolo di RT. L’idoneità ha una validità quinquennale e deve essere rinnovata a partire dai 12 mesi precedenti la scadenza (ovvero decorsi 4 anni dall’esito positivo del superamento dell’esame). RT e transitorio All’atto dell’entrata in vigore della delibera n. 6 del 30/05/2017, ovvero il 16 ottobre dello stesso anno, tutti i RT che erano in carica – cioè erano stati nominati e ricoprivano il ruolo per le imprese iscritte all’Albo, continuavano a svolgere la propria attività e avrebbero dovuto aggiornare la propria idoneità fittizia entro la...
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Verifica Idoneità Responsabile Tecnico: iniziale o di aggiornamento?
di Marco Casadei
Non è un gioco di parole, non è un interrogativo di difficile soluzione: bisogna solo orientarsi nelle disposizioni dell’Albo relative ai Responsabili Tecnici Gestione Rifiuti (RTGR)! Partiamo dalle disposizioni normative regolamentari di cui al D.M. 120/2014: il requisito minimale per assumere l’incarico di Responsabile Tecnico è il possesso dell’idoneità. La si ottiene sostenendo una verifica organizzata dalla Sezioni dell’Albo, volta a verificare la preparazione e le conoscenze del candidato che intende ricoprire il ruolo di RT. L’idoneità ha una validità quinquennale e deve essere rinnovata a partire dai 12 mesi precedenti la scadenza (ovvero decorsi 4 anni dall’esito positivo del superamento dell’esame). RT e transitorio All’atto dell’entrata in vigore della delibera n. 6 del 30/05/2017, ovvero il 16 ottobre dello stesso anno, tutti i RT che erano in carica – cioè erano stati nominati e ricoprivano il ruolo per le imprese iscritte all’Albo, continuavano a svolgere la propria attività e avrebbero dovuto aggiornare la propria idoneità fittizia entro la...
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