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Verifiche d'idoneità per Responsabili Tecnici

di Marco Casadei

Categoria: Rifiuti

Verifiche per responsabile tecnico: si riparte!
 
Dal 15 febbraio rincominciano le verifiche d’idoneità per conseguire il requisito basilare ai fini dell’assunzione dell’incarico di Responsabile Tecnico.
 
Il calendario per l’anno 2023 prevede oltre 70 verifiche complessivamente distribuite, più o meno in modo omogeneo, nelle Sezioni dell’Albo.
 
Coloro che sono chiamati a sostenere le prove sono sia i nuovi aspiranti Responsabili Tecnici, sia quelli che devono confermarne il requisito.
 
Tra questi dovranno fare particolare attenzione tutti i RT che sono in carica usufruendo del regime transitorio introdotto dall’Albo all’atto della “riforma” del RT entrata in vigore il 16 ottobre 2017 (vedasi più avanti REGIME TRANSITORIO DEI RESPONSABILE TECNICI)
 

PERCHÉ LA VERIFICA

 
Ancora oggi, dopo quasi 6 anni di distanza dall’entrata in vigore della Deliberazione Albo n. 6 del 30 maggio 2017, più volte aggiornata, non è ancora compreso dagli addetti ai lavori che sono aumentati i compiti, le attribuzioni e le conseguenti responsabilità del RT, che ricordo essere un requisito tecnico professionale che devono dimostrare le imprese gestori ambientali rifiuti iscritte all’Albo.
 
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Per l’assunzione dell’incarico il RT deve possedere dei requisiti personali (soggettivi e di onorabilità) e dei requisiti professionali, che consistono in idonei titoli di studio, esperienza professionale pregressa nel settore di attività specifico e l’idoneità conseguita mediante verifica.
 
Quest’ultima, è divenuta il requisito necessario per poter ricoprire l’incarico essendo prevista per tutte le categorie e le classi d’iscrizione; all’aumentare della classe si devono poi dimostrare specifici anni di esperienza come individuati nella Deliberazione n. 6/2017.
 
La Verifica ha una validità pari a 5 anni, e dai dodici mesi precedenti la scadenza, è possibile sostenere la prova di aggiornamento; la terminologia usata dal legislatore (verifica, e non esame!) presuppone l’aggiornamento periodico e la dimostrazione del possesso delle competenze e conoscenze per lo svolgimento dell’incarico
 

CONOSCENZA E PREPARAZIONE

 
Sia che si tratti di verifica iniziale che periodica, si deve dimostrare di conoscere la normativa ambientale e dei rifiuti, trasversale a tutte le specializzazioni (modulo obbligatorio per tutte le categorie), e di conoscere la normativa specifica di settore per il quale si vuole ricoprire il ruolo di RT (modulo di specializzazione), a seconda che riguardi il trasporto dei rifiuti – urbani o speciali, l’intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti, la bonifica di siti, la bonifica di beni contenenti amianto.
 
L’idoneità ottenuta per il modulo obbligatorio per tutte le categorie assieme al modulo specialistico, consentono al RT di assumere l’incarico per l’impresa iscritta all’Albo nella categoria corrispondente alla specializzazione conseguita.
 

VERIFICA INIZIALE O DI AGGIORNAMENTO

 
La differenza non è trascurabile, vediamolo assieme.
 
Quella iniziale è riservata a coloro che non sono RT e che vogliono per la prima volta assumerne l’incarico. La verifica iniziale prevede di superare nella stessa prova sia il modulo obbligatorio per tutte le categorie, sia quello specialistico per cui s’intende ottenere l’idoneità.
 
Per entrambi i moduli sono previsti 40 quiz a risposta multipla (4 opzioni di risposta), e si devono superare le soglie di 32 punti per il modulo obbligatorio per tutte le categorie e di 34 punti per quello specialistico.
 
La verifica di aggiornamento, invece, è riservata per coloro che sono già RT e che dal quarto anno di validità (12 mesi precedenti la scadenza quinquennale) possono iniziare a sostenere le prove per confermare l’idoneità.
 
Anche nella prova di aggiornamento si deve superare con esito positivo tanto il modulo obbligatorio che quello specialistico, anche in prove separate, e con i punteggi soglia inferiori, ovvero 28 punti per il modulo obbligatorio per tutte le categorie, e 30 punti per quello specialistico.
 
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REGIME TRANSITORIO DEI RESPONSABILE TECNICI

 
Affrontiamo ora un tema particolarmente importante e che pare ai più sconosciuto. Torniamo al momento in cui è entrata in vigore la Delibera n. 6/2017, ovvero il 16 ottobre dello stesso anno: tutti RT che erano in carica in tale data, potevano continuare a svolgere l’incarico e, entro il termine di 5 anni (poi diventato 6 a causa dell’emergenza pandemica Covid-19), dovevano aggiornare la propria idoneità. È come se alla data del 16 ottobre 2017 tutti i RT in carica avessero “conseguito” la verifica iniziale!
 
Senza il necessario aggiornamento, l’idoneità perde efficacia e si decade automaticamente dall’incarico di RT, con le seguenti conseguenze:
 
– L’impresa è priva di requisito necessario per l’iscrizione e dovrà nominare un nuovo RT, senza il quale verrà avviato un procedimento disciplinare per la cancellazione dell’Albo

– Il RT – decaduto – potrà nuovamente conseguire l’idoneità ripartendo dalla verifica iniziale, secondo le regole già esposte in precedenza.
 
Per mantenere valida l’idoneità, il RT dovrà aver superato positivamente sia il modulo obbligatorio per tutte le categorie, sia quello specialistico relativo alla categoria per cui si ricopre l’incarico; così facendo, prorogheranno la validità quinquennale di altri 5 anni ovvero dal 16 ottobre 2023 al 16 ottobre 2028
 
I RT che stanno usufruendo del regime transitorio potranno iscriversi all’ultima prova utile prima della scadenza del regime transitorio che si terrà a Bologna il 13 ottobre 2023, le cui iscrizioni si chiuderanno il 3 settembre 2023, ovvero 40 giorni della verifica.
 

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