Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (10-08-2023) del Decreto-legge n.104/2023, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, sono stati risolti i dubbi emersi successivamente alla sentenza 160/2023 della Corte Costituzionale in merito alla procedure di bonifica.

Dopo la sentenza n.160/2023 e con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 5 della Legge reg. Lombardia n. 30 del 2006, infatti, le procedure di bonifica sarebbero restate in mano alle Regioni e non più agli enti locali.

Tuttavia, con l’art. 22 del DL n.104/2023 si stabilisce che Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (tra cui, quindi, le procedure di bonifica) agli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni, l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell’esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette”.

In sintesi, per scongiurare i probabili rallentamenti degli iter di bonifica e i conseguenti danni economici alle imprese e all’ambiente, il Legislatore ha consentito alle Regioni di attribuire agli enti locali le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati.

Il DL in esame entra in vigore l’11 agosto 2023.

Clicca oltre per leggere un maggior approfondimento della sentenza n.160/2023 della Corte Costituzionale.
 

Master Gestione Rifiuti da remoto in streaming
 


Condividi: