E’ entrata in vigore il 22 maggio 2021 la tanto attesa Legge di conversione del DL Sostegni (Legge 21 maggio 2021, n. 69) che apporta diverse modifiche in tema di efficienza energetica, trasporto sostenibile, Tari, etichettatura degli imballaggi ed esclusione dalla disciplina sui rifiuti della posidonia spiaggiata.

 

 

Ecco le principali novità in materia ambientale contenute nella Legge di conversione:

Art. 6 bis – Calcolo dell’IVA ai fini degli incentivi per l’efficienza energetica: l’imposta sul valore aggiunto non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti per l’efficienza energetica si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

Art. 29 bis – Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per veicoli adibiti al trasporto merci: al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché la loro riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dal 22 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il cui motore può essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3.

Art. 30 – Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga: il comma 5 dell’art. 30 prevede che, limitatamente all’anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno 2021. Inoltre, la scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del D.L.vo 152/2006 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

Art. 39 – Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura: la norma precisa che fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’intero articolo 219, comma 5, del D.L.vo 152/2006, relativo agli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 39 quaterDisposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato: la norma modifica l’articolo 185, comma 1, lettera f), del D.L.vo 152/2006, al quale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonché, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana».

 

 


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