Roma, 25 luglio 2019 Il mondo imprenditoriale e associativo fa un appello a Governo e Parlamento per trovare una soluzione al blocco delle operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese.

CONFINDUSTRIA, CIRCULAR ECONOMY NETWORK, CNA, FISEUNICIRCULAR, FISE ASSOAMBIENTE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CISAMBIENTE, FEDERCHIMICA, FEDERACCIAI, FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA, ASSOMINERARIA, CONAI, CONOU, ECOPNEUS, CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, GREEN ECONOMY NETWORK DI ASSOLOMBARDA, UTILITALIA, CASARTIGIANI, CONFAPI, ASSOVETRO, CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, ECOTYRE, COBAT, CONSORZIO RICREA, ANCO, AIRA, GREENTIRE, ASSOBIOPLASTICHE, ASCOMAC COGENA, ECODOM, AMIS, COMIECO, ASSOCARTA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE, SITEB, ASSOREM, FIRI, FEDERBETON, AITEC, CONOE, COREPLA, FEDERESCO, ANGAM, CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI, UCINA – CONFINDUSTRIA NAUTICA, ASSOFOND, CONSORZIO CARPI, ASSOFERMET, AGCI-SERVIZI

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Riunite oggi a Roma presso lo Spazio Eventi Spagna di Roma, hanno lanciato un grido d’allarme per denunciare le pesanti ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sui costi di gestione dei rifiuti per famiglie e imprese, in seguito alla battuta d’arresto del settore dell’economia circolare.

Una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto paralizzato le operazioni di riciclo dei rifiuti. La misura dello Sblocca Cantieri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) non ha risolto la situazione, limitandosi a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo previste e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, escludendo quindi quelle che sono state sviluppate nel frattempo. Questo quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo di rifiuti di origine sia urbana che industriale e la realizzazione di nuove attività e impianti.

Come è noto la raccolta differenziata è una precondizione per gestire in modo virtuoso i rifiuti attraverso il loro corretto conferimento verso impianti preposti al riciclo. Ma non basta. Gli impianti devono essere autorizzati a far cessare la qualifica di rifiuto (End of waste) in modo che dopo il trattamento restituiscano prodotti, materiali e oggetti destinati al mercato.

L’invio dei nostri rifiuti all’estero ha costi troppo elevati per i cittadini e le imprese ed è proprio un Paese povero di materie prime come l’Italia, a dover valorizzare i materiali di scarto per essere competitivo nel confronto internazionale e rafforzare la propria base imprenditoriale. Il blocco delle autorizzazioni ci costa 2 miliardi di euro in più all’anno.

Lo sviluppo di processi e prodotti legati all’economia circolare rappresenta una sfida strategica per garantire un uso razionale delle risorse naturali, quindi la situazione di stallo denunciata oggi dalle imprese, e più volte rappresentata alle Istituzioni, è un richiamo all’attenzione generale. Con l’appello di oggi infatti il mondo imprenditoriale si rivolge non solo alle Istituzioni ma anche ai cittadini. Se le operazioni di riciclo non vengono rapidamente sbloccate, la crisi in atto che già colpisce la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, si aggraverà e porterà a situazioni critiche in molte città su tutto il territorio nazionale, con il rischio di sovraccaricare le discariche e gli inceneritori.

Le attività più colpite sono proprio quelle che impiegano modalità e tecnologie più innovative per il riciclo e recupero dei rifiuti e quindi paradossalmente anche le più efficaci per la tutela ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare.

La soluzione per porre fine a questa emergenza è stata indicata dall’Europa con il Pacchetto di Direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018. Le imprese e le Associazioni hanno richiesto con forza di recepire tali Direttive per garantire una gestione sicura ed efficiente dei rifiuti e affrontare le sfide ambientali ed economiche a livello globale.

L’impresa italiana, con i suoi impianti, vuole continuare a rendere concreta la transizione verso l’economia circolare, consolidando la sua leadership a livello europeo nel guidare il processo di crescita verso la de-carbonizzazione e l’uso efficiente delle risorse naturali.

Il settore industriale del riciclo italiano”, ha affermato il Presidente di FISE Unicircular (Unione Imprese dell’Economia Circolare) Andrea Fluttero a margine della conferenza stampa, “è leader a livello europeo e rappresenta una solida base sulla quale costruire l’Economia circolare del futuro. Da oltre un anno e mezzo denunciamo in ogni sede che la mancata soluzione da parte di Parlamento e Governo del “problema End of Waste”, aperto dal Consiglio di Stato e aggravato dallo Sblocca Cantieri, rischia di demolire queste solide basi facendo chiudere centinaia di aziende con evidenti danni economici, occupazionali ed ambientali. Impianti di riciclo chiusi vuol dire più rifiuti in discariche ed inceneritori. La soluzione, che il Governo si rifiuta ostinatamente di attuare, è la reintroduzione delle autorizzazioni “caso per caso”, sulla base di precise condizioni e di criteri uguali per tutta l’Europa, affidate alle Regioni, che in Italia sono preposte a tali autorizzazioni”.

Senza questa semplice soluzione”, conclude Fluttero, “il Governo ed il Parlamento si assumono la responsabilità di una sempre più vicina e devastante crisi del sistema rifiuti nel nostro Paese.”

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Proposta di emendamento per sbloccare il riciclo dei rifiuti recependo l’art.6 della nuova Direttiva UE 2018/851

L’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è sostituito dal seguente:

«Art. 184-ter»

(Cessazione della qualifica di rifiuto).

  1. I rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

 

2. I criteri dettagliati per l’applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e ad agevolare l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3.Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

mastertop34. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto provvede a verificare che il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell’Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e).

 

6. È istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni caso per caso rilasciate ai sensi del comma 5. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l’accesso alle informazioni di tale Registro nazionale relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.

 

7. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, l’articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 2008, n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione che saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni.

 

Info e approfondimenti: 0523.315305 – formazione@tuttoambiente.it


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