I fanghi “palabili” sono rifiuti speciali? Sulla questione così si è espressa la Cassazione Penale, Sez. III, con sentenza n. 24679 dell’8 giugno 2023.

«In punto di diritto non può dimenticarsi che ai sensi dell’art. 184 d.lgs. si afferma che “sono rifiuti speciali (…) lett. g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.”.

Definizione, questa, che appare ripercorsa, in sostanza, dal giudice, nella misura in cui, evidenziando il carattere ormai “palabile” dei fanghi, all’interno di letti di essiccamento inseriti in un sistema di depurazione, dà in pratica atto dell’avvenuto completamento di almeno una parte del processo, con configurazione dei fanghi come residuato dello stesso, idoneo, come tale, a configurare rifiuti».

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