Da poco approvato in via definitiva dal Senato, precisamente il 16 aprile 2019, il disegno di legge Europea 2018 porta novità anche in campo ambientale. Precisamente il provvedimento, che – si ricorda – reca disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, si compone di 22 articoli con i quali si affrontano 6 procedure di infrazione e 4 casi EU-Pilot e si risolvono 2 casi di aiuti di Stato illegali,si attuano 2 direttive già scadute e si adegua l’ordinamento nazionale a 5 regolamenti europei.

Di ambiente, in particolare, si occupano gli articoli da 18 a 21, nei seguenti termini.

L’art. 18 (Disposizioni relative alla responsabilità primaria e alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi), introduce nel nostro ordinamento la previsione di responsabilità per i danni derivanti da una cattiva gestione dei rifiuti nucleari o radioattivi: in via principale, dei produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e dei soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi; in via sussidiaria, dello Stato.

L’art. 19 (Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) si occupa del caso EU-pilot 8718/16/ENVI, discendente dalla non corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE, intervenendo con alcune modifiche sul Decreto legislativo 49/2014.

L’art. 20 (Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature), in risposta al Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI modifica l’art. 185 del decreto legislativo 152/2006, relativo alle esclusioni dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti. Con questa modifica (v. Sfalci e potature, quali novità nella Legge Europea 2018?) l’art. 185 indica tra le esclusionigli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana“.

Infine, si segnala l’art. 21, attraverso il quale vengono abrogate le disposizioni della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi.

 

Non resta che attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per poter fare considerazioni sul testo definitivo.


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