Cosa ci aspetta nella dichiarazione che, per quest’anno, dovrà essere inviata entro il 22 giugno?

Una delle principali novità riguarda proprio la data entro cui dovrà essere trasmessa la dichiarazione. La trasmissione dovrà avvenire per via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it (o con invio via PEC all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it, in caso di comunicazione semplificata) non entro il prossimo 30 aprile, bensì entro il 22 giugno 2019.

Ma non si tratta dell’unica novità apportata dal D.P.C.M. 24 dicembre 2018. Vediamo di seguito quelle più significative, anticipate dalla Dott.ssa Tiziana Cefis al corso “MUD 2019: quante novità!” (a Milano il 17 aprile) e che saranno ulteriormente trattate nei Corsi di formazioneRIFIUTI: NOVITÀ E CRITICITÀ” a Bari (9 maggio), Milano (22 maggio) e Padova (5 giugno)..

rifiuti-novita-2018

– Tra le condizioni richieste per la presentazione della comunicazione semplificata da parte dei produttori iniziali è stata inserita un’ulteriore condizione, per effetto della quale tali soggetti possono avvalersi della procedura semplificata solo qualora non conferiscano i propri rifiuti all’estero.

– Per quanto riguarda la comunicazione rifiuti, i soggetti che svolgono attività di recupero o smaltimento su rifiuti CER del capitolo 1912 (rifiuti dal trattamento meccanico del rifiuto) e sui rifiuti CER 190501 (parte di rifiuti urbani e simili non compostata) e 190503 (compost fuori specifica) dovranno specificare se tali rifiuti sono di origine urbana.

Inoltre il gestore che riceve rifiuti con CER 160601 a 160605, 200133 e 200134 dovrà indicare il dato disaggregato relativo alla quantità di pile e accumulatori portatili (a tal fine è stata inserita nel modello scheda RIF apposita casella da barrare).

Da ultimo, il gestore che riceve rifiuti di provenienza non nazionale deve indicare la tipologia di trattamento prevista tra le seguenti opzioni: recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica oppure altre operazioni di smaltimento.

È stato poi modificato l’elenco delle tipologie di impianto nel modulo MG (modulo gestione), tramite l’introduzione di nuovi impianti (ad. es. impianto di trattamento integrato anaerobico o impianto di trattamento preliminare al recupero da R1 a R11) e tramite l’apposizione delle corrispettive voci inerenti alle operazioni di recupero e di smaltimento di cui agli allegati B e C della Parte Quarta del D.Lvo n. 152/06 (conosciuto come Testo Unico Ambientale).

– In merito alla comunicazione imballaggi, non si richiede più la distinzione sulla base della provenienza dal circuito CONAI o da circuiti extra CONAI.

Nel MUD 2019 i gestori di impianti di trattamento di rifiuti di imballaggio dovranno invece comunicare, sia nella scheda IMB che nel modulo RT, il rifiuto ricevuto da terzi distinguendo tra “rifiuto ricevuto da superficie privata” e “rifiuto ricevuto da superficie pubblica”, includendo in tale ultima categoria i rifiuti prodotti da imprese ed enti privati e ritirati dal concessionario del servizio pubblico in regime di assimilazione.

– Per la comunicazione RAEE, infine, i nuovi modelli MUD 2019 riportano non le nuove 6 macrocategorie in vigore dal 15 agosto 2018 a seguito dell’applicazione del regime open scope, bensì le originarie 10 categorie, cui vengono peraltro aggiunte le due tipologie specifiche dei pannelli fotovoltaici (PF), la cui quantità va scorporata dalla quantità generale riferita alla categoria 4, e delle lampade a scarica (LS), la cui quantità va scorporata dalla quantità generale riferita alla categoria 5.

Ai fini della compilazione RAEE con riferimento ai rifiuti prodotti e/o ricevuti da metà agosto in poi si rivela quindi particolarmente utile la tabella di transcodifica redatta dal CdcRAEE e adottata anche dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con deliberazione n. 2 del 6 febbraio 2019.


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