Cosi si è espressa la Corte Cass. Pen. Ord. Sez. VII Num. 2582 del 23 gennaio 2020:

Integra il delitto di furto ex articolo 624 del codice penale anche la sottrazione di beni aventi un modesto valore economico compresi i rifiuti. In particolare, nel caso dei rifiuti, il valore economico può essere individuato, anche se modesto, nell’importo che la ditta di raccolta e smaltimento avrebbe pagato per ritirare i beni.

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