Con l’ordinanza n. 23137/2023 la Cassazione ha statuito che la superficie dei depositi funzionalmente collegati all’attività di produzione dei rifiuti speciali è soggetta alla quota fissa della TARI.

La Suprema Corte ribadisce quindi che su tutte le aree ove si formano rifiuti speciali, e dunque anche su quelle di lavorazione, è sempre dovuta per intero la quota fissa della Tari, mentre l’esenzione riguarderebbe unicamente la quota variabile.

Non si può non rilevare, tuttavia, che tale interpretazione si pone in contrasto con quanto da sempre sostenuto dal MEF, che, invece, ritiene possibile la completa esenzione di queste superfici (si veda, in particolare, la risoluzione n. 2 del 9 dicembre 2014).
 

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