Con la Circolare n. 2 del 1° agosto 2023, l’Albo ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di gestione della tratta stradale in ordine al trasporto intermodale di rifiuti.

In particolare, viene precisato che il trasporto intermodale dei rifiuti può essere svolto per la parte iniziale su strada con un complesso veicolare composto da un veicolo a motore (trattore o motrice) nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (rimorchio o semirimorchio) a patto che entrambe le imprese siano iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella stessa categoria e per i codici EER relativi ai rifiuti trasportati.

Nei documenti di trasporto (FIR o allegato VII) dovranno, tuttavia, essere indicate le generalità e il numero di iscrizione di entrambe le imprese che concorrono al trasporto, fermo restando che il titolare del trasporto, indicato come trasportatore, rimane l’impresa che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, mentre i dati dell’impresa titolare del trattore/motrice dovranno essere riportati nel campo annotazioni.
 

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