Con il Decreto del Ministero dei Trasporti del 12 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2019, l’Italia ha recepito – tra gli altri – l’ADR 2019, attuando le ultime modifiche intervenute sulla direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose (v. Trasporto interno di merci pericolose – Dal 2019 le nuove versioni di ADR, RID e ADN), trasposta nell’ordinamento italiano tramite il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.

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Precisamente, modificando l’art. 3 del decreto 35/2010 il nuovo D.M. recepisce le modifiche apportate con la direttiva 2018/1846 (in vigore dal 27 novembre 2018), che adeguava al progresso tecnico e scientifico gli allegati della direttiva del 2008, facenti riferimento a disposizioni stabilite negli accordi internazionali (ADR, RID, ADN) che vengono aggiornate ogni due anni (e ultime versioni modificate si applicano, quindi, dal 1° gennaio 2019, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2019). Così, per effetto del nuovo D.M. 12 febbraio 2019 i riferimenti agli allegati dell’ADR (trasporto su strada), del RID (trasporto su ferrovia) e dell’ADN (trasporto per vie di navigazione interna) devono intendersi “come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019“.

 


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