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ALIMENTI – Olio di oliva di qualità diversa da quella dichiarata

Categoria: Alimenti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 12/10/2005
n. 36954

La vendita di confezioni contenenti olio di oliva recanti la dicitura “olio di oliva vergine”, mentre in realtà il prodotto appartiene alla categoria, diversa per qualità, di “olio di oliva vergine lampante” integra il reato di cui all’articolo 515 Cod. Pen., in quanto l’olio di oliva vergine, che può essere commercializzato per il commercio al minuto, ha una qualità ben diversa dall’olio di oliva vergine lampante, che non può essere commercializzato in questa modalità: infatti, l’olio di oliva vergine lampante é un olio molto vecchio oppure un olio ottenuto da olive non sane e mescolate a quelle di cascola e, a differenza dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio vergine di oliva, non è commestibile e non è ammesso al consumo diretto, ma è destinato ad usi industriali e non per il settore alimentare, e comunque a subire una lavorazione che ne compromette la parte aromatica caratteristica degli oli destinati al consumo. Per la configurabilità del reato, quindi, è sufficiente che anche una sola delle caratteristiche dell’olio non rientri nei limiti fissati dalle leggi di settore, sicché non si tratta di un prodotto non genuino, ma di un prodotto che ha qualità diverse da quelle dichiarate.

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