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Il reato di getto o versamento pericoloso di cose può configurarsi in forma omissiva?

Categoria: Aria
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 26/11/2014
n. 49213

Il reato di getto o versamento pericoloso di cose, previsto nella prima parte dell'art. 674 cod. pen., è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cosiddetto reato omissivo improprio) ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo.

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