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INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Mancato rispetto dei valori di emissione

Categoria: Aria
Autorità: Cassazione Penale
Data: 18/03/2004
n. 13204

In materia di inquinamento dell’aria, la violazione dell’articolo 25, I comma, D.P.R. 203/1988 concreta un reato di pericolo (che prescinde dall’effettiva produzione di un evento dannoso in quanto mira a realizzare un controllo preventivo delle competenti autorità) avente natura permanente, poiché la consumazione si protrae fino a quando il responsabile non presenti domanda di autorizzazione alle emissioni prodotte, o non desista dal comportamento o ripristini la situazione precedente (la permanenza di detto reato omissivo non viene meno neppure con riguardo alle fattispecie previste dall’art. 25 II e VI comma). Secondo quanto stabilito dall’art. 15, lettera a), D.P.R. 203/1988, non è necessario che le modifiche dell’impianto comportino differenti meccanismi del processo produttivo ovvero un aumento dei fumi in atmosfera, ma solo che tali modifiche siano sostanziali (nella specie trattavasi un intervento di unificazione degli originari punti di emissione con conseguente convogliamento degli stessi in un solo camino).

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