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Quando si configura il reato di omessa bonifica?

Categoria: Bonifiche
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 30/10/2018
n. 49695

In tema di bonifiche, il reato di cui 257 comma 1, del D.L.vo 152/2006 punisce chiunque provoca l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischiose se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del medesimo decreto; procedura che prevede che il progetto considerato dal Legislatore possa avere un contenuto molteplice: vedi comma 5 e 6, monitoraggio, comma 7 bonifica o messa in sicurezza operativa o permanente e ove necessario le ulteriori misure di ripristino e di riparazione ambientale. In particolare, tale reato si configura in seguito alla reimmissione in falda di reflui industriali contenenti una concentrazione di sostanze tossiche superiore ai limiti tabellari, anche con riferimento alle operazioni di messa in sicurezza e non soltanto nell'ambito dell'attività di bonifica.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 09/10/2017, il Tribunale di Pordenone pronunciando nei confronti di M.S.- imputato, in concorso con C.C. del reato di cui agli artt. 110/113 cod.pen., 257 comma 1, d.lvo 152/2006, perché in qualità di liquidatore e legale rappresentante di I.spa in liquidazione, non provvedeva alla bonifica in conformità del progetto di bonifica approvato con decreti della Regione F.V.G.-direzione ambiente del 17.10.2008 e del 24.04.2009- dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto imputato per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione M. S., a mezzo del difensore…
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