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Bonifica siti contaminati, quando viene coinvolto il potenziale responsabile?

Categoria: Bonifiche
Autorità: TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I
Data: 24/06/2019
n. 177

In tema di inquinamento del suolo, la disciplina di settore non impone il coinvolgimento dei potenziali responsabili della contaminazione sin dai primi accertamenti. Infatti, l’art. 244 co. 2 del D.L.vo 152/2006 si limita a disporre che la Provincia, dopo aver svolto le opportune indagini volte a identificare il responsabile dell’evento di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione e sentito il comune, diffidi con ordinanza motivata il potenziale responsabile. La necessità di un coinvolgimento del potenziale responsabile avviene solo in un secondo tempo ai sensi dell’art. 242, co. 4 D.L.vo 152/2006, che prevede che “entro sei mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell’analisi di rischio”.

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In fatto e in diritto   La ricorrente, nell’anno 1962, realizzava un impianto di produzione di laterizi su un’area di proprietà. Nell’anno 1982, in sede di conversione dei sistemi di generazione calore dei propri stabilimenti da idrocarburi pesanti a gas metano, dismetteva le cisterne sino a quel tempo utilizzate che, si afferma in ricorso, venivano bonificate e riempite di materiale inerte negli anni 1995/1996 e interrate. Con atto del 24 dicembre 1998, l’area in questione, per mq. 42.600 classificata sotto il profilo urbanistico dal PRG all’epoca vigente come D1 (artigianale industriale edificata e di completamento) e per una parte residuale,…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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