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Aiuto di Stato e responsabilità estesa del produttore

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Corte di Giustizia (Prima Sezione)
Data: 21/10/2020
n. C‑556/19

Nel caso in cui un organismo privato, senza fini di lucro, titolare di un’autorizzazione emessa da un’autorità pubblica, riscuota un contributo dai produttori di certi prodotti, al fine di provvedere (per loro conto) all’obbligo loro incombente di gestire i relativi  rifiuti e, successivamente, sovvenzioni altri soggetti per provvedere alla raccolta differenziata e al recupero di questi, non si ha un intervento effettuato con risorse statali, a meno che i relativi contributi non siano costantemente sotto controllo dell’autorità pubblica.

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Leggi la sentenza

  Contesto normativo 3 L’articolo L. 541‑10‑3 del code de l’environnement (codice ambientale), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice ambientale»), prevede quanto segue: «A decorrere dal 1° gennaio 2007, tutte le persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato nazionale, a titolo professionale, prodotti tessili di abbigliamento, calzature o biancheria per la casa nuovi destinati all’uso domestico sono tenute a contribuire o a provvedere al riciclaggio e al trattamento dei rifiuti derivanti da tali prodotti. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono soggette all’obbligo di cui al primo comma anche tutte le persone fisiche o giuridiche…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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