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Delega di funzioni ambientale e obblighi di vigilanza

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 27/05/2020
n. 15941

Se la validità della delega di funzioni conferita a un componente del consiglio d'amministrazione in materia di sicurezza ambientale e smaltimento dei rifiuti è da ritenersi efficacie, i membri del c.d.a. potrebbero incorrere in colpevole inadempimento dell'obbligo di vigilanza loro imposto quali membri dello stesso. In particolare, se si tratta di un'impresa a gestione familiare, quantomeno con riguardo al deposito temporaneo dei rifiuti, la violazione delle norme ambientali può essere rilevata anche da chi non ha particolari competenze tecniche (nel caso di specie i rifiuti erano accatastati alla rinfusa senza essere ripartiti per categorie omogenee in vasti spazi interni all'area aziendale recintata, all'interno della quale si trovano anche gli uffici ove gli imputati, membri del c.d.a, svolgevano abitualmente la loro attività).  

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 12 marzo 2019, il Tribunale di Cuneo ha ritenuto A. F. e M. C. colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 40, secondo comma, cod. pen., 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per aver violato le disposizioni sul deposito temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione, condannandoli alla pena di 1200 Euro di ammenda ciascuno. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili quali componenti del consiglio di amministrazione della F. S. e in concorso con C. F., consigliere delegato in via esclusiva per le materie della sicurezza ambientale e…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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