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Quando l’adempimento di una prescrizione imposta ai sensi dell’art. 318-bis estingue il reato?

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 25/07/2017
n. 36823

La prescrizione che deve essere imposta, ai sensi dell’art. 318-bis del D.L.vo 152/2006, in caso di contravvenzione avente natura formale, ossia in quanto la stessa non risulti aver arrecato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, deve essere accompagnata, a norma dell’art. 318-ter del medesimo decreto, da un termine ultimo di adempimento. Per effetto di tale prescrizione, la contravvenzione, come previsto dall’art. 318-septies del predetto decreto, si estinguerà se, e solo se, il contravventore provvederà ad adempiere alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine nella stessa fissato: è l’adempimento tempestivo, quindi, che estingue il reato, a nulla rilevando, invece, l’adempimento tardivo (fattispecie in tema di tardiva iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali).

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 10/1/2017 ha rigettato l'appello presentato avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 9/11/2016, concernente un autocarro di proprietà della società A. s.n.c. utilizzato per il trasporto di rifiuti ritenuto abusivo e, dunque, configurante la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1 d.lgs. 152\06, per non essere detto mezzo inserito nell'Albo nazionale dei gestori ambientali, a nulla rilevando, secondo il Tribunale, la successiva iscrizione in quanto effettuata oltre i termini di cui all'art. 318-bis…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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