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Negli impianti di recupero rifiuti, qual è la quantità massima da poter collocare in R13?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cons. Stato, Sez. V
Data: 20/02/2014
n. 818

Ai sensi del nuovo testo del DM 5 febbraio 1998, All. 3) (ora art. 214, comma 8, d.lgs. n. 152-06) per ciascun impianto o stabilimento di recupero la quantità massima di una determinata tipologia di rifiuto contemporaneamente messa in riserva ed avviata ad ulteriore operazione recupero, non può superare il 70% della quantità di rifiuti individuata nell’Allegato 4 come limite massimo per le operazioni di recupero effettuate sullo stesso rifiuto. Per i rifiuti combustibili tale limite viene ridotto al 50%, fatta salva la capacità effettiva di trattamento dell’impianto, che verrà preferita solo qualora risultasse inferiore.

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