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Gestione non autorizzata: è applicabile la particolare tenuità del fatto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 24/01/2019
n. 3579

  In tema di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, in caso di reiterato conferimento di rifiuti prodotti da terzi in assenza del necessario titolo abilitativo è escluso che possa applicarsi la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis del codice penale: la particolare tenuità del fatto, infatti, non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati realizzati mediante reiterazione della condotta.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Il Tribunale di Asti, con sentenza emessa in data 20 novembre 2017, ha condannato S.A., alla pena di C 3.000 di ammenda, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del d.lgs n. 152 del 2006, perché, senza autorizzazione, effettuava attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi (per !o più rottami ferrosi) conferendoli presso l'impianto di recupero ditta P., corrente in C.. Commesso dal 2014 al 4/09/2014. 2. Avverso la sentenza hanno p -oposto ricorsi per cassazione, con identità Ci motivi, l'imputato personalmente, in data 15/01/2018, e…
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