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Discariche non conformi: quale responsabilità per l’Italia?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Giustizia Europea, Sez. V
Data: 21/03/2019
n. Causa C‑498/17

In tema di discariche di rifiuti, ai sensi dell’art. 14 della direttiva 1999/31 gli Stati membri devono adottare misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un’autorizzazione, o siano già in funzione al momento del recepimento della direttiva (ossia al più tardi entro il 16 luglio 2001), possano rimanere in funzione soltanto se tutti i provvedimenti menzionati in tale articolo siano stati adottati con la massima tempestività, e al più tardi entro il 16 luglio 2009. In particolare, l’art. 14, lettera b), esige che le autorità competenti adottino una decisione definitiva sul proseguimento delle operazioni in base al piano di riassetto e a tale direttiva e che gli stessi Stati membri adottino le misure necessarie per far chiudere al più presto le discariche che non abbiano ottenuto l’autorizzazione a continuare a funzionare. Successivamente, la lettera c) del medesimo art. 14 prevede che, in base a un piano di riassetto di una discarica approvato, le autorità competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l’attuazione del piano, essendo precisato che tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla suddetta direttiva prima del 16 luglio 2009. Ciò posto, è vero che la Repubblica italiana ha adottato provvedimenti in vista o della chiusura delle discariche che non hanno ottenuto l’autorizzazione al proseguimento delle operazioni, o della realizzazione dei lavori necessari conformemente ai piani di riassetto delle discariche approvati dalle autorità competenti, ma è altrettanto vero che una serie di discariche non erano state chiuse, conformemente alla direttiva 1999/31, alla data del 19 ottobre 2015 (data fissata nel parere motivato complementare), e non erano ancora conformi alla data di proposizione del ricorso. In secondo luogo, i lavori per rendere conformi alcune discariche alla direttiva sono stati completati nel corso del 2017 e del 2018, vale a dire dopo il 19 ottobre 2015. Quindi, non avendo adottato, in relazione ad una serie di discariche, tutte le misure necessarie per far chiudere al più presto quelle che non hanno ottenuto un’autorizzazione a continuare a funzionare, o non avendo adottato le misure necessarie per rendere conformi alla direttiva 1999/31, quelle che hanno ottenuto un’autorizzazione a continuare a funzionare, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’articolo 14, lettere b) e c), della direttiva 1999/31.

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Leggi la sentenza

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 1999/31/CE – Articolo 14, lettere b) e c) – Discariche di rifiuti – Discariche preesistenti – Violazione»   Contesto normativo   2 Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 1999/31, intitolato «Obiettivo generale»: «1. Per adempiere i requisiti della direttiva 75/442/CEE [del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, (GU 1975, L 194, pag. 47)], in particolare degli articoli 3 e 4, scopo della presente direttiva è di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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