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RIFIUTI – Trasporto e recupero di rifiuti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Giustizia UE – Sez. I
Data: 16/12/2004
n. C-277/02

Le obiezioni ad una spedizione di rifiuti destinati al recupero, che le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono legittimate a sollevare ex articolo 7, n° 4, lettera a), primo trattino, del Regolamento Cee del Consiglio 259/1993, possono vertere su considerazioni legate non solo all'operazione di trasporto stesso dei rifiuti nel territorio di competenza di ciascuna autorità, ma anche all'operazione di recupero prevista da tale spedizione. Detto articolo va altresì interpretato nel senso che l'autorità competente di spedizione, per opporsi ad una spedizione di rifiuti, nel valutare l'incidenza sulla salute e sull'ambiente del recupero programmato nel luogo di destinazione e nel rispetto del principio di proporzionalità, può basarsi sui criteri a cui, per evitare tale incidenza, è soggetto il recupero dei rifiuti nello Stato di spedizione, anche qualora i detti criteri siano più restrittivi di quelli in vigore nello Stato di destinazione.

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