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I costi di smaltimento dei rifiuti gravano anche sul curatore fallimentare?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato Sez. VI
Data: 19/11/2021
n. 7709

Ai sensi del principio “chi inquina paga” di cui all’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE, i costi della gestione dei rifiuti devono essere sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori attuali ovvero dai detentori precedenti dei rifiuti. Ciò che rileva è la materiale disponibilità dei beni ovvero la titolarità di un titolo giuridico come la proprietà del fondo in cui sono situati i beni immobili inquinati. Il curatore fallimentare acquisisce la qualifica di detentore nella propria qualità di gestore del bene immobile inquinato. Pertanto, lo stesso deve sostenere i costi necessari per la messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti presenti nel sito.  

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FATTO e DIRITTO 1. – Con ricorso in appello n. R.g. 4182/2018 la società Omissis ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 13 febbraio 2018 n. 34, con la quale è stato respinto il ricorso introduttivo (R.g. n. 273/2016) e il ricorso recante motivi aggiunti proposti dalla predetta società ai fini dell’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: (con il ricorso introduttivo) a) dell’ordinanza sindacale n. 2697 del 14 luglio 2016, prot. 7295/7296/PEC, recante l'ordine di “immediata sospensione di tutti i lavori sull’intera area interessata”; b) del verbale…
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