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RIFIUTI – Trasporto di rifiuti prodotti in proprio

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Penale - Sez. III
Data: 03/03/2009
n. 09496

Pur avendo il D.Lgs. 152/2006 reintrodotto (a seguito dell’abrogazione ad opera della L. 426/1998) l’obbligo d’iscrizione all’Albo, seppure secondo requisiti e modalità semplificate, per le imprese che trasportano in proprio i rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti, deve però osservarsi che lo stesso decreto non ha inteso intervenire sul tema della successione delle leggi penali nel tempo, così che devono ritenersi applicabili gli ordinari principi fissati dall’art. 2 c.p. (irretroattività della legge sfavorevole al reo). Pertanto le condotte poste in essere nel periodo ricompreso tra la modifica del Decreto Ronchi (art. 30, co. 4), introdotta con la L. 426/1998, art. 1, c. 19, e la data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, restano disciplinate dal D.Lgs. 22/1997, art. 30, co. 4, così come novellato.

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