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Idrocarburi sversati accidentalmente: sono rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 20/01/2022
n. 2234

Gli idrocarburi sversati accidentalmente ed inquinanti il terreno e le acque sotterranee devono essere qualificati come rifiuti ai sensi della direttiva 75/442, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, trattandosi di sostanze delle quali il detentore "si disfa", non costituendo un prodotto riutilizzabile senza trasformazione ed essendo la sua commercializzazione aleatoria e, implicante operazioni preliminari che non sono economicamente vantaggiose. Occorre precisare che gli idrocarburi accidentalmente sversati sono peraltro considerati rifiuti pericolosi, ai sensi della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi e della decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/904/CE, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689.

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Ritenuto in fatto 1. La vicenda processuale, come ricostruita nei gradi di merito, si riferisce all'inquinamento del suolo e del sottosuolo verificatosi nell'arco temporale intercorso tra il giorno 11/07/ 2011 e il 23/09/2011 nel territorio del Comune di (omissis), a causa di reiterate perdite di idrocarburi avvenute all'interno del complesso industriale della (omissis), e, precisamente, nell'area del plesso denominato (omissis) (di seguito PGS) nel suolo sottostante il serbatoio S314, posto nell'isola 28 del parco citato. La dinamica dell'evento è stata ricondotta alla perdita di "light catalytic naphtha" dal sistema delle tubature del serbatoio S314. In particolare, lunedì 11 luglio 2011…
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