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RIFIUTI – Deposito temporaneo

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 11/10/2005
n. 36831

La norma di cui all'art. 51, c. 2, del D.Lgs. 22/97, che pone a carico del titolare dell'impresa e del responsabile dell'ente l'obbligo del rispetto delle condizioni del deposito temporaneo dei propri rifiuti presso lo stabilimento di produzione, non prevede un reato proprio, considerata la regola della delegabilità della responsabilità penale in materia ambientale e l'ipotizzabilità del concorso nel reato, ma definisce l'ambito della responsabilità per 1'applicazione della normativa, facendolo coincidere con l'attività di produzione di beni e servizi organizzata sotto forma di impresa, individuale o societaria o gestita in via istituzionale

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