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Quando un veicolo fuori uso è rifiuto pericoloso?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Penale, Sez. III
Data: 23/04/2021
n. 15302

La natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti quando risulti, anche soltanto per le modalità di raccolta e deposito, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose. La distinzione contenuta nell’art.184 d.lgs. 152/2006 tra rifiuti pericolosi e non pericolosi deve essere integrata con l’allegato D del d.lgs. 152/2006, che contempla tra i rifiuti pericolosi con il codice CER 16 01 04 i veicoli fuori uso in generale e tra i rifiuti non pericolosi con il codice CER 16 01 06 i veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose. Ne deriva che i veicoli non bonificati perché contenti liquidi, nella specie costituiti dagli olii combusti dei circuiti idraulici e frenanti e componenti meccaniche, quali marmitte e motori, la cui rimozione richiede operazioni complesse e l’osservanza di specifiche norme di sicurezza, costituiscono rifiuti pericolosi.  

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto Con sentenza in data 13.5.2019 la Corte di Appello di (omissis) ha integralmente confermato la pronuncia resa all’esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di (omissis) che ha dichiarato (omissis), in qualità di amministratore unico della (omissis) s.r.l., (omissis) in qualità di dipendente della medesima società e (omissis), produttore di rifiuti speciali, responsabili in concorso tra loro del reato di cui all’art. 256, primo comma lett. b) d. lgs. 152/2006 per aver trasportato in data 21.5.2014 rifiuti pericolosi, costituiti da carcasse di veicoli non bonificati su un autocarro, guidato dal (omissis), provenienti da un centro di…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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