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Gestione non autorizzata di rifiuti? Sì se i rifiuti sono sottoposti a lavorazione

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 11/07/2019
n. 30533

  Relativamente al reato di gestione non autorizzata di rifiuti di cui all’art. 256 D.L.vo n. 152/2006, la “gestione” sicuramente si configura quando i rifiuti medesimi siano stati di fatto sottoposti a lavorazione, posto anche che tale processo presuppone un’attività svolta in maniera non occasionale (Nella specie, la Suprema Corte ha riconosciuto la penale responsabilità degli imputati poiché risultava che i rifiuti erano stati sottoposti a lavorazione, ossia era stato dimostrato che le autovetture oggetto di gestione illecita erano state in parte smontate).    

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto   1.La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 28 marzo 2018 ha parzialmente riformato, dichiarando la prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 181 dlgs. 42/2004 (come riqualificata nel giudizio di primo grado) e rideterminando la pena originariamente inflitta per il reato di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) n. 2 d.l. 172/2008, la decisione in data 12 Maggio 2016 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto appellata da F.B.   La residua imputazione riguarda l'effettuazione, in assenza di titolo abilitativo, di attività di raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi, quali carcasse di autovetture, materiale…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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