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Attività di gestione non autorizzata e sequestro preventivo su cose di proprietà di terzi

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 24/04/2020
n. 12874

Il sequestro preventivo impeditivo, non finalizzato alla confisca, implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (Nel caso di specie era stato disposto il sequestro preventivo di un'area adiacente ad un'autofficina, sulla quale insistevano alcuni veicoli ritenuti in stato d'abbandono così che nei confronti del titolare dell'autofficina non proprietario dell’area, era stato ipotizzato il reato di raccolta e deposito non autorizzato di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 256, comma 2, D.L.vo 152/2006).

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Leggi la sentenza

    Ritenuto in fatto e considerato in diritto   Con ordinanza 19 settembre 2019, il Tribunale di Latina ha respinto la richiesta di riesame proposta dall'odierno ricorrente avverso il decreto con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un'area di circa 110 mq., adiacente ad un'autofficina, sulla quale insistevano alcuni veicoli ritenuti in stato d'abbandono sì che nei confronti del titolare dell'autofficina - figlio dell'odierno ricorrente - era stato ipotizzato il reato di raccolta e deposito non autorizzato di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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