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L’abbandono di rifiuto è reato proprio?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale sez. III
Data: 18/10/2021
n. 37603

Il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 152 del 2006, integra gli estremi di un reato proprio, sicché è comunque necessario accertare che la condotta sia riconducibile anche alla responsabilità del titolare dell’impresa, ovvero che quest’ultimo abbia delegato, almeno di fatto, la gestione dei rifiuti di cui si tratta ad altro soggetto, il quale ne ha abbia pertanto assunto la correlativa responsabilità, ferma restando, secondo le regole generali, la possibilità che il delegante non ne sia esonerato.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   Con sentenza del 20 maggio 2020, la Corte di appello di Firenze, riducendo il trattamento sanzionatorio, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di (omissis) in ordine al reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aver depositato in modo incontrollato rifiuti speciali provenienti da lavori di manutenzione stradale.   A mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza e avverso l'ordinanza resa all'udienza dibattimentale d'appello del 28 maggio 2020.   2.1. Con riguardo a tale ultimo provvedimento, si lamenta la violazione del d.l. 18/2020…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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