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RIFIUTI – Abbandono

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 07/11/2008
n. 41838

In caso di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo, si esclude ogni automatismo nella responsabilità del proprietario del sito interessato, dovendo necessariamente procedersi all’accertamento di un comportamento, pure omissivo, di corresponsabilità, quantomeno per specifici elementi di colpa. Pertanto, non è configurabile il reato di cui all’art. 256, comma 1 lett. a) e 2, del D.Lgs. 152/06 rispetto alla condotta di chi, avendo la disponibilità di un’area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi affinché quest’ultimi vengano rimossi, purché non risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con altri autori del fatto.

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