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Rifiuti di amianto: quale disciplina?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 10/07/2018
n. 31398

In tema di amianto, la legge n. 257/1992 riguarda, in via principale, la cessazione dell'impiego dell'amianto e si occupa dei rifiuti di amianto per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento di amianto. Essa contempla fra i rifiuti di amianto qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in determinate concentrazioni applicabili, però, alle attività disciplinate dalla legge medesima, e non alla disciplina generale in materia di rifiuti, di cui alla parte IV del D.L.vo 152/2006: si tratta di disposizioni speciali rispetto a quelle generali in materia di rifiuti, con la conseguenza che la disciplina generale sarà applicabile in tutti i casi non disciplinati in modo specifico

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Ritenuto in fatto   1.La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza dell'8/7/2016 ha parzialmente riformato la sentenza in data 18/5/2015 il Tribunale di Chieti, dichiarando l'imputato non punibile in riferimento ai fatti di cui ai punti B) e C) dell'imputazione ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. e rideterminando la pena relativamente alla residua condotta, contestata al punto A) della medesima imputazione a R. C. e concernente la violazione dell'art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. 152\06, per avere effettuato in un sito di sua proprietà, quale titolare di un ditta artigianale, un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi costituiti…
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