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Spedizioni di rifiuti urbani non differenziati: quali regole?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Giustizia, Sezione Ottava
Data: 11/11/2021
n. C-315/20

L’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 11 del regolamento UE n. 1013/2006 devono essere interpretati nel senso che, tenuto conto dei principi di autosufficienza e di prossimità, l’autorità competente di spedizione può, basandosi sul motivo previsto all’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, opporsi a una spedizione di rifiuti urbani non differenziati che, a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, il quale non ha alterato le loro proprietà originarie, sono stati classificati sotto la voce 19 12 12 del CER.  

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Leggi la sentenza

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1), e della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).   Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Regione Veneto (Italia) e la Omissis in merito ad una spedizione di rifiuti tra Stati membri.   Contesto normativo   Diritto dell’Unione Regolamento n. 1013/2006 L’articolo 2…
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