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Impianto di trattamento rifiuti in area agricola: è lecito?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato Sez. VI
Data: 10/05/2020
n. 3202

Ai sensi dell’art. 196 co. 3 del D.L.vo n. 152/2006, le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, collocandoli preferibilmente nella zona individuata dal governo del territorio per le attività industriali. Tuttavia, considerato che tale collocazione costituisce solo un’indicazione di massima ovvero un criterio preferenziale, la localizzazione di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti in zona agricola non viola la norma di cui all’art. 196, comma 3, del D.L vo 152/2006, incombendo sull’amministrazione l’onere di individuare specifiche ragioni di ostacolo alla sua ubicazione in detta zona.  

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Leggi la sentenza

Fatto e diritto Con atto in data 27 aprile 1998 il sig. O. E., proprietario di un’area con destinazione agricola ubicata nel comune di Marcianise, è stato autorizzato a installarvi un impianto di trattamento di residui lapidei e a recingere la stessa. Successivamente, acquisiti ulteriori appezzamenti di terreno confinanti, anch’essi situati in zona agricola, il sig. E. ha ottenuto gli ulteriori titoli edilizi sotto elencati: a) l’autorizzazione edilizia del 10 febbraio 1999, concernente la realizzazione della pavimentazione del piazzale con calcestruzzo cementizio; b) il permesso di costruire (P.d.C.) n. 455/2008, per la realizzazione di un muro di cinta; c) la…
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