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attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: quali caratteristiche?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale sez. III
Data: 22/11/2021
n. 42631

Per il perfezionamento del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (vecchio art. 260 d.lgs.152/06, ora art. 452-quattuordecies c.p.) si richiede la predisposizione di una vera, sia pure rudimentale, organizzazione professionale con allestimento di mezzi ed impiego di capitali (cui rimanda la menzione di “attività continuative organizzate”), con cui gestire in modo continuativo ed illegale ingenti quantitativi di rifiuti. Da ciò deriva, ai fini del perfezionamento del reato, la necessità di una pluralità di condotte in continuità temporale relative ad una o più delle diverse fasi nella quali si concretizza la gestione dei rifiuti.  

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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12.12.2018 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la penale responsabilità di Omissis per il reato di cui all'art. 260 d. Igs. 152/2006 per aver in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del "Consorzio Conciatori di Fucecchio", in concorso con il Direttore Generale, gestito abusivamente nel periodo compreso tra il 2006 eil S.10_2012, M fine di far conseguire all'ente un ingiusto profitto costituito dall'abbattimento dei costi per lo smaltimento dei reflui derivanti dalla lavorazione conciaria e confluenti nell'alveo di un torrente, così come per la ricezione dei rifiuti da trattare…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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