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Può dirsi recuperato un motore di veicolo fuori uso da cui fuoriesce olio?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 27/12/2018
n. 58312

In tema di rifiuti, il motore di un veicolo fuori uso che non sia stato sottoposto ad una adeguata operazione di recupero e messa in sicurezza non perde la sua oggettiva natura di rifiuto pericoloso (cfr. All. D al D.L.vo 152/2006, sub codice CER 16 01 04). Infatti, a norma dell'art. 184-ter del citato D.L.vo 152/2006 e del D.L.vo 209/2003 (recante Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, necessarie per determinare il loro recupero con conseguente cessazione della qualifica di rifiuto, prevedono la rimozione dell'olio (motore e del circuito idraulico) e il fatto che possa eventualmente accettarsi una piccola tolleranza, vale a dire che ne rimangano tracce, di certo non ammette che possa ritenersi recuperato e messo in sicurezza un motore usato da cui fuoriescano -  nel caso di specie - cospicui spandimenti di olio.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 20 febbraio 2018, la Corte d'appello di Milano, dichiarando prescritti alcuni dei reati riconosciuti in primo grado, ha confermato, rideterminando la pena, la sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio aveva ritenuto la responsabilità dell'odierna ricorrente per il reato di cui agli artt. 258, comma 4, d.lgs. 152 del 2006 e 483 cod. pen., per aver effettuato il trasporto e la spedizione di rifiuti speciali non pericolosi in assenza dei prescritti formulari di identificazione dei rifiuti. 2.Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo i motivi…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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