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In quale momento si consuma il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 13/07/2021
n. 26585

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (già previsto dall’art. 260 del Dlgs. 152/2006 e successivamente disciplinato dall’art. 452-quaterdecies cod. pen.), in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte (alcune delle quali – se singolarmente considerate – potrebbero non costituire reato) ha natura di reato abituale proprio e si consuma, pertanto, con la cessazione dell’attività organizzata finalizzata al traffico illecito.

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Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di (omissis) e appellata dagli imputati, la Corte di appello di (omissis) dichiarava non doversi procedere nei confronti di (omissis) in ordine al reato loro ascritto, qualificato come violazione dell'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, siccome estinto per prescrizione, nel resto confermando la pronuncia di primo grado, la quale, per quanto di interesse, aveva affermato la penale responsabilità di (omissis) per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 260, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, a lei ascritto al capo…
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