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Sottoprodotti, il riutilizzo non può essere legato a mere “contingenze”

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Ord. Sez. VII
Data: 21/10/2020
n. 29021

Un sottoprodotto è una sostanza o un materiale del quale sia certo, fin dall’inizio, il suo riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo oppure da parte di terzi. La certezza del suo riutilizzo, infatti, esclude a monte l’intenzione di disfarsene. Per questo motivo, il materiale o la sostanza non possono essere qualificati come sottoprodotti quando il loro riutilizzo sia legato a pure “contingenze”.

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Ritenuto in fatto e considerato in diritto   1. La sig.ra S. C. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata che l'ha dichiarata colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 (smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fondi di colonna di distillazione - derivati dal processo di raffinazione della "glicerina grezza" - conferiti presso impianti biodigestori e di lavaggio cisterne in assenza dei requisiti stabiliti dall'art. 184-bis, comma 1, lett. a e d, d.lgs. n. 152 del 2006 per poter essere qualificati…
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