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Deposito temporaneo: l’onere della prova grava sul produttore dei rifiuti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. VI
Data: 17/04/2019
n. 16716

In tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 D.Lvo 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Il Tribunale di Siena, con sentenza 22.05.2018 dichiarava l'imputato I. colpevole del reato di deposito ed abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, comma secondo, d. Lgs. n. 152 del 2006), accertato in data 11.05.2015, condannandolo alla pena di 10.000€ di ammenda.   2.Con il ricorso per cassazione, articolato con unico motivo, il difensore iscritto all'Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deduce violazione di legge, riferita all'art. 183, lett. bb ), TUA in relazione alla disciplina sul deposito temporaneo (in sintesi, sostiene il ricorrente che il giudice avrebbe erroneamente applicato la normativa in tema…
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