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RIFIUTI – Isola ecologica

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 28/09/2005
n. 34665

Posto che i rifiuti domestici, individuati dall’art. 7, co. 2, lett. a) D.Lgs. 22/1997 come quelli provenienti dai luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, sono prodotti e raccolti da coloro che occupano l’abitazione, ne discende che il luogo in cui avviene la produzione (e la raccolta) è appunto l’insediamento adibito a civile abitazione, nel quale gli occupanti hanno svolto le attività produttrici dei rifiuti (e hanno inoltre provveduto alla loro cernita e raggruppamento per frazioni omogenee), ma non la piazzola ecologica dove gli abitanti del comune conferiscono i rifiuti differenziati, anche perché non è la piazzola ecologica (o il cassonetto), bensì la privata abitazione, il luogo dove il soggetto ha deciso di disfarsi delle sostanze. Pertanto, l’attività gestita dal comune nella piazzola ecologica deve qualificarsi come deposito preliminare in vista dello smaltimento o come messa in riserva in vista del recupero (che va autorizzato si sensi del D.Lgs. 22/1997, mentre in caso contrario si configura il reato di cui all’art. 51, co. 1, D.Lgs. 22/1997), non già come deposito temporaneo, atteso che quest’ultimo è ipotizzabile soltanto se avviene nel luogo di produzione dei rifiuti.

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