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Quando l’accumulo nel luogo di produzione diventa deposito incontrollato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 12/09/2017
n. 41524

Il deposito di rifiuti può realizzarsi sotto diverse forme. Può manifestarsi come deposito temporaneo, come tale lecito, quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea ed alle condizioni di legge, nel luogo della loro produzione. In assenza delle condizioni previste per il deposito temporaneo, può trattarsi, inoltre, di deposito preliminare o stoccaggio, nel qual caso occorre chiedere l’autorizzazione o la comunicazione in forma semplificata. Si ha, poi, deposito incontrollato o abbandono quando il raggruppamento dei rifiuti avviene fuori dal luogo della loro produzione e fuori dal controllo del produttore. Tuttavia, pur trovandosi i rifiuti nel luogo della loro produzione, e nelle quantità consentite dalla legge, non può trattarsi di regolare deposito temporaneo quando questi risultino tra loro eterogenei, ammassati “alla rinfusa”, e senza autorizzazione: l’accumulo disordinato di rifiuti eterogenei configura, quindi, un deposito incontrollato.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto Avendo la Corte di appello de L'Aquila, con sentenza del 21 ottobre 2013, confermato la decisione con la quale il Tribunale di Avezzano, il precedente 2 aprile 2012, aveva dichiarato la penale responsabilità di I.C. e di I.R. in ordine al reato di cui all'art. 256, comma 2, del dlgs n. 152 del 2006, per avere abbandonato in modo incontrollato rifiuti anche pericolosi, condannandoli, pertanto, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di arresto ed euro 2000,00 di ammenda ciascuno, avverso detta decisione hanno interposto ricorso per cassazione i due prevenuti, deducendo la violazione di legge in…
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