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RIFIUTI – Deposito temporaneo

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 09/12/2008
n. 45447

Il luogo di produzione di rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, ai sensi dell’art. 183, co. 1, lett. m) D.Lgs. 152/2006, non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello in disponibilità dell’impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato a quello di produzione. Non è, dunque, sufficiente, per escludere un deposito temporaneo, la circostanza che i rifiuti vengano spostati, all’interno di una stessa area oggetto di lottizzazione, da una zona in via di costruzione ad un’altra già costruita, essendo necessario, in tal caso, valutare se luogo di produzione e luogo di deposito siano a disposizione della stessa impresa e se il secondo sia funzionalmente collegato al primo, tenendo anche conto delle caratteristiche del caso concreto, ed in particolare che si tratti di una unica lottizzazione e di un unico perimetro aziendale.

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