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I Principi di Prevenzione e Precauzione e la normativa sui bacini di contenimento

di Marco Blangiardo

Categoria: Acqua

Scopo del presente approfondimento è quello di inquadrare la normativa vigente in materia di dimensionamento dei bacini di contenimento utilizzati per raccogliere, temporaneamente, liquidi provenienti da sversamenti e fuoriuscite da fusti e da contenitori.
La scelta del materiale per la costruzione del bacino è principalmente dettata dalle caratteristiche del liquido da contenere e dalle sue condizioni di utilizzo: esistono infatti bacini di materiale plastico (P.V.C., P.E. etc.), in metallo e in calcestruzzo eventualmente trattato.
La sicurezza dei suddetti bacini può essere incrementata con l’adozione di ulteriori dispositivi ed accorgimenti quali rilevatori di livello, tettoie, scarichi a terra, parafulmini, impianti di rilevazione e/o di spegnimento automatico di incendi etc.
Uno stesso bacino di contenimento, se opportunamente dimensionato, può inoltre asservire a più fusti e/o cisterne a patto che i liquidi contenuti siano miscibili in sicurezza tra loro.
I bacini possono contenere diverse tipologie di liquidi (materie prime, materiale in lavorazione, prodotti, combustibili, rifiuti etc.) e pertanto le norme che disciplinano la materia sono tutte di carattere speciale.

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Nella seguente tabella si riportano le più importanti normative di settore:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

AMBITO

D.M. 18 05 1995Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche.

Soluzione Idroalcoliche

D.M. 19 03 1990Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori–distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.Lettera Circolare prot. N° P322/4113 del 09 03 1998Contenitori-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C di tipo approvato ai sensi del D.M. 19 03 1990 – Chiarimenti inerenti il campo di applicazione.D.M. 12 09 2003

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto.

D.M. 28 04 2005

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.

 

D.M. 13 07 2011

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

Circolare N° 73 del 29 07 1971

Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio – istruzioni per l’applicazione delle norme contro l’inquinamento atmosferico; disposizioni ai fini della prevenzione incendi.

Combustibili

D.M. 31 07 1934Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.D.M. N° 392 del 16/05/1996Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati.

Oli

D.M. 01 02 1986Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili.

Autorimesse

D.Lgs. N° 132 del 27 11 1992 (S.O. alla G.U. 19/2/92 N° 41)Attuazione della Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento proveniente da sostanze pericolose.Abrogato dal D.Lgs 152/99 a sua volta abrogato dal D.Lgs 152/2006D.M. N° 246 del 24 05 1999 (G.U. 29/7/99 N° 176)Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati.

Dichiarato incostituzionale con sentenza C.Cost. N° 266 del 19 07 2001.

L. N° 179 del 31 07 20002 (G.U. 13/08/02 N° 179)

Disposizioni in materia ambientale (Art. 19 – Nuove norme per la costruzione, l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati)

D.M. del 29 11 2002

Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.

Serbatoi Interrati

Deliberazione Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e s.m.i. *

 

D.M. N° 161 del 12 06 2002

Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, N° 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate

D.M. N° 186 del 05 04 2006

Regolamento recante modifiche al Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, N° 22.“

Rifiuti

* la delibera modificata dai seguenti provvedimenti:

D.M. 18 05 1995 – Soluzioni idroalcoliche

Le soluzioni idroalcoliche sono soluzioni acquose di alcol etilico con concentrazione superiore al 60% ad esclusione degli alcoli usati per miscele di carburanti che rientrano nel campo di applicazione del D.M. 31 07 1934.
Le principali prescrizioni riguardanti i bacini di contenimento per le soluzioni idroalcoliche sono riportate nella seguente tabella:

Depositi ed unità di deposito al chiuso o all’aperto di capacità non superiore a 5 m3Le unità di deposito con capacità non superiore a 5 m3 si considerano distinte da altre unità di deposito se poste a distanza non inferiore a quelle di sicurezza interna oppure se in compartimenti almeno REI 120.

 

Unità di deposito al chiuso di capacità superiore a 5 m3Il Decreto suddivide i depositi in due classi a seconda della capacità di deposito (inferiore a 1.000 m3 e compresa tra 1.000 e 10.000 m3) e prevede, in ogni caso, che le singole unità siano dotate di uno o più bacini di contenimento (realizzati in struttura impermeabile e incombustibile) con capacità non inferiore ad 1/3 di quella complessiva geometrica dei serbatoi in esso ubicati e pari, almeno, alla capacità del serbatoio più grande.

 

Unità di deposito all’aperto di capacità superiore a 5 m3Le singole unità di deposito devono essere dotate di uno o più bacini di contenimento (realizzati in struttura impermeabile e incombustibile) con capacità non inferiore ad 1/3 di quella complessiva geometrica dei serbatoi in esso ubicati e pari, almeno, alla capacità del serbatoio più grande. Le strutture devono contenere anche eventuali getti laterali di liquido fuoriuscente dai serbatoi.

 

La normativa, inoltre, impone prescrizioni per quanto concerne le distanze minime di protezione e di sicurezza, le tipologie dei dispositivi estinguenti, lo stoccaggio dei prodotti finiti, i dispositivi di drenaggio, la formazione del personale e le prescrizioni circa la distanza dalle linee elettriche aeree.

D.M. 10 03 1990 e D.M. 12 09 2003 – Rifornimento di combustibili

Il D.M. 10 03 1990 regola, a determinate condizioni, l’installazione e l’utilizzo di contenitori/distributori mobili di capacità inferiore a 9.000 litri ad uso privato per liquidi di categoria C (ovvero i liquidi con punto di infiammabilità compreso tra 65 °C e 125 °C come ad esempio il gasolio, oli minerali combustibili etc.) per il rifornimento di macchine ed auto all’interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri.
Il D.M. 12 09 2003 regola invece l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio ad uso privato in contenitori-distributori rimovibili, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto.
Entrambi i Decreti impongono che i contenitori-distributori siano provvisti sia di bacino di contenimento, di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore-distributore stesso, che di tettoia di protezione realizzata in materiale incombustibile. Il D.M. 10 03 1990 prescrive, infine, le distanze di sicurezza, di protezione e la presenza di impianto di messa a terra.

D.M. 28 04 2005 e D.M. 13 07 2011 – Impianti termici

Il D.M. 28 04 2005 trova applicazione nell’ambito degli impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili liquidi. Il Decreto prevede le prescrizioni da applicare sia nei locali dove sono installati gli apparecchi termici sia nei locali adibiti a deposito di combustibile.
Con specifico riferimento ai bacini di contenimento degli impianti termici, il Decreto introduce una distinzione in relazione alla posizione del bruciatore ed alla quota della generatrice e stabilisce, primariamente, che se l’asse del bruciatore è ubicata a quota maggiore della generatrice superiore del serbatoio non è necessario prevedere bacini di contenimento o soglie rialzate. Per le installazione all’aperto, se la generatrice superiore del serbatoio si trova a quota maggiore rispetto all’asse del bruciatore allora deve essere previsto un bacino di contenimento avente altezza minima pari a 0,20 m e realizzato in modo tale da evitare l’accumulo delle acque meteoriche. Qualora, infine, l’impianto sia installato in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato e qualora la generatrice superiore del serbatoio si trovi a quota maggiore rispetto all’asse del bruciatore, allora la soglia del locale deve essere rialzata di almeno 0,20 m rispetto al pavimento; inoltre il pavimento ed una fascia di almeno 0,20 m di altezza delle pareti perimetrali devono essere impermeabili al combustibile per determinare un bacino di contenimento.
Per quanto riguarda le prescrizioni applicabili ai depositi di combustibile, il Decreto riporta che:

  1. se lo stoccaggio avviene in serbatoi fuori terra in apposito locale esterno, la porta di accesso a tale locale deve essere sopraelevata affinché il locale possa costituire bacino di contenimento impermeabile di volume non inferiore alla metà della capacità complessiva dei serbatoi;
  2. se lo stoccaggio avviene in serbatoi fuori terra all’aperto, i serbatoi devono essere dotati di tettoia incombustibile e di bacino di contenimento impermeabile (realizzato in muratura, cemento armato, o altro materiale idoneo); suddetto bacino deve avere capacità pari ad almeno un quarto della capacità complessiva dei serbatoi;
  3. 3. se lo stoccaggio avviene in serbatoi fuori terra all’interno di un edificio, la porta di accesso deve avere soglia interna sopraelevata affinché il locale possa costituire bacino di contenimento impermeabile di volume almeno pari alla capacità complessiva dei serbatoi;
  4. 4. se lo stoccaggio avviene in serre, infine, deve essere previsto un bacino di contenimento di capacità non inferiore ad un quarto del volume dei serbatoi.

Il D.M. 13 07 2011 si applica, invece, alle installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o ad altre macchine operatrici (gruppi ed unità di cogenerazione) di nuova realizzazione aventi potenza nominale complessiva non superiore a 10000 kW a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. In merito al dimensionamento del volume dei bacini di contenimento dei depositi di combustibile, il D.M. 13 07 2011 rimanda al già citato D.M. 28 04 2005.

Circolare N° 73 del 29 07 1971 – Impianti termici ad olio

In maniera analoga a quanto previsto per i depositi di combustibili liquidi, la Circolare N°73 del 29 07 1971 disciplina (entro i limiti stabiliti dal punto 2 pena l’applicazione del D.M. 31 07 1934) i bacini di contenimento per i depositi di carburante per gli impianti alimentati ad olio combustibile o a gasolio; in particolare, per i questa tipologia di deposito viene stabilito che:

– se lo stoccaggio avviene all’esterno con serbatoi in vista, la porta di accesso avere soglia interna sopraelevata onde il locale possa costituire un bacino di contenimento di volume uguale alla capacità dei serbatoi;

– se lo stoccaggio avviene all’esterno con serbatoi in vista all’aperto, i serbatoi devono essere dotati di bacino di contenimento di capacità pari ad un quarto del volume del serbatoio (può essere realizzato in muratura, cemento armato, argine in terra, ecc.);

– se lo stoccaggio avviene all’interno con serbatoi in vista, la porta di accesso deve avere soglia interna sopraelevata onde garantire un bacino di contenimento di volume uguale alla capacità dei serbatoi.

D.M. 31 07 1934 – Oli minerali

Il Decreto si applica a sostanze e miscele identificate in categorie e classi secondo le definizioni, rispettivamente, del punto 1 e del punto 10 del titolo II. Lo stesso Decreto prevede, inoltre, nei punti 1, 10, 40 e 60 i criteri di equivalenza fra benzina (e carburanti equiparati) e petrolio, oli combustibili e lubrificanti.

 

CATEGORIA

SOSTANZE O MISCELE

CLASSE

Categoria A – Liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppioDerivati del petrolio e liquidi aventi un punto di infiammabilità inferiore a 21°C, petroli greggi per raffinazione, etere di petrolio, benzine, alcune sostanze che entrano nella composizione di miscele carburanti come benzolo ed etere solforico, nonché le miscele medesime quando contengono più del 10 per cento di benzina, di benzolo, o di etere. – Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) con capacità totale superiore a 3.500 m3 (benzina). – Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) con capacità totale da 301 a 3.500 m3 (benzina). – Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) con capacità totale da 101 a 300 m3 (benzina). – Depositi con soli serbatoi interrati con capacità totale da 16 fino a 100 m3 (benzina). – Depositi di capacità totale da 16 fino a 75 m3 di merce imballata (benzina).

– Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacità massima di litri 10.000 nell’abitato, e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili.

– Depositi di capacità da 2 a 15 m3 di merce imballata (benzina).

Categoria B – Liquidi infiammabiliPetrolio raffinato e liquidi aventi un punto di infiammabilità fra 21°C e 65°C compresi; acqua ragia minerale (white spirit), gli alcoli (etilico e metilico) in quanto usati per la composizione di miscele carburanti.
Categoria C – Liquidi combustibiliOli minerali combustibili (cioè residui della distillazione, per combustione), nonché liquidi aventi un punto di infiammabilità da 65°C sino a 125°C ed oli minerali lubrificanti (nonché oli minerali bianchi), con un punto di infiammabilità superiore a 125°C.Nella categoria C sono anche compresi i residui della distillazione, per raffinazione (Mazut, Astaki, Pakura, ecc.), da rilavorare con piroscissione nonché i residui distillati per motori a combustione interna (Gasoil, Motol, Carburol, Petrolina, Motorina, ecc.). Fra le varie specie di prodotti petroliferi derivati dagli oli minerali o in ciclo di lavorazione sono infine da annoverare la vaselina, la paraffina, il bitume del petrolio e il coke del petrolio. – Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) o magazzini di merce imballata con capacità totale superiore a 1.000 m3 (oli combustibili). – Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) o magazzini di merce imballata con capacità totale da 25 a 1.000 m3 (oli combustibili).10ª – Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autrotrazione della capacità massima di litri 15.000 nell’abitato e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili.

 

Le prescrizioni inerenti il volume del bacino di contenimento sono così riassunte (ex punto 54):

CAT A.Per sostanze speciali (benzolo, etere solforico) e per le sostanze e miscele della Categoria A è necessario seguire le norme prescritte per la benzina, alla quale, dette miscele carburanti, sono equiparate.I serbatoi di capacità superiore a 250 m3 devono avere un proprio bacino di contenimento di capacità uguale al volume del liquido che può essere contenuto nel serbatoio.Serbatoi di capacità fino a 250 m3, possono essere raggruppati in numero non superiore a sei (capacità totale massima 1.500 m3), in un unico bacino, mantenendo fra loro una distanza di m 5. Il bacino deve avere capacità uguale alla metà di quella complessiva effettiva dei sei serbatoi.
CAT B.I serbatoi di Classe B possono essere raggruppati qualora la capacità complessiva dei serbatoi non superi i 12000 m3; in questo caso può essere previsto un solo bacino di contenimento con capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi.
CAT C.Il Decreto non prevede, di norma, limiti al raggruppamento dei serbatoi in un unico bacino di contenimento che dovrà avere capacità totale uguale alla quarte parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi.

 

Sempre nel già citato punto 54 viene stabilito, in generale, che gli argini dei bacini devono essere di terra, preferibilmente argillosa, o in muratura senza fenditure e che gli stessi devono poter resistere alla spinta del liquido nelle condizioni più sfavorevoli.
Ulteriori prescrizioni e deroghe circa i bacini di contenimento sono dettate nei punti 48 (deroghe per i bacini già esistenti), 55 (deroghe per produzione e lavorazione senza deposito), 58 (serbatoi fuori terra esclusivamente adibiti per effettuare miscele oppure travasi) e 67 (serbatoi interrati per residui distillati di classe 10ª).

D.M. N° 392 del 16 05 1996 – Oli usati

Il regolamento prescrive norme tecniche relative all’eliminazione degli oli usati ed, in particolare, prevede che tutti i serbatoi fuori terra debbano essere contenuti in un bacino delimitato da muro di contenimento in calcestruzzo di altezza tale da realizzare una capacità di contenimento pari a quella del serbatoio. E’ ammessa l’installazione di più serbatoi in unico bacino, ad eccezione del serbatoio adibito allo stoccaggio di prodotto contaminato che deve essere installato in specifico bacino. Nel caso di più serbatoi in unico bacino, la capacità di contenimento dello stesso deve essere pari a 1/3 della capacità geometrica totale dei serbatoi contenuti, ed in ogni caso, almeno pari a quella del serbatoio più grande.
I bacini debbono essere pavimentati in calcestruzzo con accentuata pendenza verso il sistema di canalette di drenaggio o pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa ed una valvola di intercettazione deve essere installata all’esterno del bacino. Per quanto concerne i requisiti della pavimentazione, deve essere previsto un trattamento superficiale di indurimento o ciclo di verniciatura con prodotti resistenti agli oli minerali.
Infine il suddetto Decreto prescrive, nel caso di più serbatoi posti in unico bacino, distanze minime tra serbatoi adiacenti e tra serbatoi fuori terra e i muri del bacino e riporta infine prescrizioni per eventuali attraversamenti dei bacini stessi.

D.M. 01 02 1986 – Autorimesse

Il Decreto stabilisce che le stazioni di lavaggio e di lubrificazione possano essere situate all’interno delle autorimesse e che i lubrificanti, in recipienti chiusi, per un quantitativo massimo di 2 m3, devono essere depositati in apposito locale, munito di porta metallica e soglia di accesso rialzata di 0,2 m.

Bacini per i Rifiuti liquidi

In tema di rifiuti la legislazione è molto variegata e comprende la già citata Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 07 1984 e s.m.i., il Decreto N° 161 del 12 06 2002 ed il Decreto N° 186 del 05 04 2006.

 

In particolare, la Deliberazione Interministeriale del 27 07 1984 prevede che i recipienti, sia fissi che mobili, destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi debbano possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all’intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.
Nella suddetta delibera sono inoltre presenti riferimenti allo stoccaggio di rifiuti liquidi in discariche.
Il Decreto N° 161 del 12 06 2002 relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate, impone, in merito allo stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra, che gli stessi debbano essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino vi siano più serbatoi, di capacità pari ad almeno il 30% del volume totale (comunque non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità aumentato del 10%).
In ultimo, si ricordano le prescrizioni dettate dal Decreto N° 186 del 05 04 2006 recante modifiche al Decreto ministeriale 5 02 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, N° 22».
Tale Decreto ripropone quanto previsto dal N° 161 del 12 06 2002 e prevede che i contenitori e/o serbatoi debbano essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso; se, invece, nello stesso bacino di contenimento vi sono più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale (comunque non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%) e dotato di adeguato sistema di svuotamento.

CONCLUSIONE

L’analisi della normativa in oggetto evidenzia la mancanza di una norma generale di coordinamento rispettosa dei principi di prevenzione (Art. 304. D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) e di precauzione (Art. 301. D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) che sono ormai cardini portanti della vigente legislazione in materia ambientale.
Pertanto nella scelta e nel dimensionamento di bacini di contenimento in situazioni non normate possono valere le seguenti considerazioni:

  • in caso di bacini atti a contenere sostanze chimiche differenti, le stesse devono essere tra loro miscibili;
  • i bacini devono essere costituiti (o rivestiti) di materiale compatibile in relazione alle sostanze / miscele utilizzate;
  • i bacini devono essere di dimensione idonea (si faccia riferimento, a mero titolo di esempio, alle prescrizioni imposte dalle procedure semplificate per i rifiuti pericolosi e non pericolosi);
  • eventuali ulteriori misure (protezione fulmini, tettoie, distanze di sicurezza, sistemi di misurazione di livello e di allarme, sistemi di svuotamento, misure di rilevazione e di spegnimento automatico di incendi, prassi e procedure etc.) non possono che incrementare il livello di sicurezza dell’attività.

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