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Chi è l’intermediario del sottoprodotto?

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Chi è l'itermediario del sottoprodotto
 
A fronte della crescente presenza sul mercato di trader dei sottoprodotti, gli operatori del settore spesso si domandano se vi possano fare affidamento e, quindi, se sia possibile vendere/acquistare i residui d’interesse senza incorrere in criticità nella gestione aziendale dei sottoprodotti.
 
A differenza della figura dell’intermediario della gestione dei rifiuti, quella dell’intermediario del sottoprodotto non è normata. Essa è semplicemente sfiorata in un paio di disposizioni ministeriali, ma non si rinviene una vera e propria disciplina dedicata a questo soggetto.
 
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Fermo restando che il D.L.vo 152/06 non ne fa cenno, a che risulti l’unico provvedimento ad occuparsene è il D.M. 264/16, nei seguenti articoli:
 
• art. 5, c. 4: “ai fini di cui al comma 3, costituisce elemento di prova l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo”;
• art. 8, c. 4: “la responsabilità del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all’utilizzatore o a un intermediario”;
• Scheda tecnica e dichiarazione di conformità: “la scheda tecnica e la dichiarazione di conformità di cui agli articoli 5 e 7 del presente decreto devono contenere le seguenti informazioni: … Riferimenti di eventuali intermediari”.
 
Ora, pur non avendo un’esplicita definizione normativa di questa figura, si ritiene ragionevole considerare l’intermediario sottoprodotti quale partner aziendale terzo esterno, al pari di un procacciatore d’affari, che mette in relazione il produttore (venditore) e l’utilizzatore (acquirente), senza un formale rapporto di dipendenza o rappresentanza con le parti coinvolte.
 
In altre parole, questo soggetto rivestirebbe il ruolo di un referente aziendale esterno che, non acquisendo la detenzione del sottoprodotto, realizzerebbe solo l’incontro tra produttori e destinatari idonei a ricevere il materiale ed a perfezionare così il contratto.
 
L’intermediario dei sottoprodotti, in alcuni casi, potrebbe diventare il primo interlocutore per realizzare accordi commerciali continuativi, contribuendo sotto il profilo probatorio a dimostrare l’esistenza di contratti commerciali, nonché di un mercato per quel residuo.
 
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A parere di chi scrive, si ritiene utile precisare che, pur non essendo espressamente vietato dalla normativa sopraccitata, si sconsiglia di coinvolgere più intermediari nel flusso di gestione dei sottoprodotti, in quanto la tracciabilità degli stessi potrebbe risultarne compromessa: come potrebbe il produttore dimostrare il requisito della certezza dell’utilizzo del residuo fino al momento dell’impiego dello stesso, quando intervengono nella cessione successiva più intermediari che non conosce direttamente?
 
Al di là di ciò, sotto il profilo formale, non risultano eventuali ulteriori documenti da predisporre in caso di commercializzazione tramite intermediario; tuttavia, per maggior certezza e ricostruzione del flusso di gestione, si consiglia (cautelativamente) che entrambe le parti predispongano e conservino incarico scritto tra loro e l’intermediario, ognuna per la propria parte di competenza, con la specifica precisazione che il trader non acquisisce la detenzione dei residui oggetto di compravendita tra loro, ma che si limita a mettere in contatto produttore e utilizzatore per soddisfare le reciproche esigenze commerciali.
 
Quindi, a fronte del recente proliferare di questa figura, si deve concludere che la normativa vigente in materia di sottoprodotto non disciplina l’intermediario del residuo: non ne dà una definizione, non precisa la sua attività e non ne determina le responsabilità. Tuttavia, a che risulti, è comunque ammissibile che produttore e utilizzatore si avvalgano di questa figura per incontrare le rispettive esigenze di offerta e domanda, al fine di sottoscrivere un contratto di compravendita.
 
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Pertanto, essendo coinvolta la figura del trader, si deve raccomandare a maggior ragione l’utilità (quasi necessità) di sottoscrivere appositi contratti tra le parti, di allegare anche la scheda tecnica e la dichiarazione di conformità (ex D.M. 264/16) che, come si è visto in precedenza, reca proprio la parte “Riferimenti di eventuali intermediari”.
 
Pertanto, poiché il contratto andrà compilato tra produttore e utilizzatore, se una parte non conosce i dati dell’altra, sarà cura dell’intermediario fornirli per predisporre, oltre al contratto, anche “una precisa documentazione di natura tecnica, che verta sulle caratteristiche del ciclo di produzione, sul successivo reimpiego ed eventuali successivi trattamenti, sulla presenza di caratteristiche idonee a soddisfare tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e l’assenza di impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana” (Così Cass. Pen. Sez. III n. 38590 del 7 agosto 2017).

 

Piacenza, 15 novembre 2021

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